01/01/2013 - 01:00

Gli effetti della proposta di vincolo paesaggistico formulata dalla Commissione provinciale

La proposta di vincolo, formulata dalla competente commissione alla data di entrata in vigore del D.Lv. n. 42/2004, conserva efficacia anche in assenza della adozione di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Cass. Sez. III n. 16476, 28/04/2010) - Corte di Cassazione Penale Sez.3^, 17/02/2012 (Ud. 7/02/2012), Sentenza n. 6617.
Nel caso di specie, i sigg*** proponevano ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, quale giudice del riesame, del 30 maggio 2011, che aveva confermato il decreto con il quale, in data 6 maggio 2011, il G.I.P. dello stesso Tribunale disponeva il sequestro preventivo delle opere edilizie, consistenti nello sbancamento e posa in opera di fondazioni, in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, in violazione degli articoli 44, lettera e) D.p.r. n.380/01 e 181 D.Lv. n. 42/2004.

In particolare, i ricorrenti deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che il giudici del riesame avrebbero erroneamente ritenuto che l'area interessata dall'intervento fosse soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto la Commissione provinciale delle bellezze naturali di Siracusa avrebbe deliberato esclusivamente, nel 1999, un verbale - proposta mai pubblicato sulla G.U.R.S. ed al quale non aveva mai fatto seguito il decreto del competente Assessorato Regionale ai Beni Culturali nei termini fissati dall'articolo 140, comma primo D.Lv. n. 42/2004, da ritenersi perentori in ragione del dato letterale, che indica in 60 giorni quello entro il quale deve intervenire il provvedimento finale e dall'articolo 13 della Legge n. 67/2009.

La Corte di Cassazione Penale Sez.3^, 17/02/2012, Sentenza n. 6617, ha ritenuto tale motivo infondato.

Secondo la corte "si è già affermato il principio secondo il quale la proposta di vincolo, formulata dalla competente commissione alla data di entrata in vigore del D.Lv. n. 42/2004, conserva efficacia anche in assenza della adozione di dichiarazione di notevole interesse pubblico" (Sez. III n. 16476, 28 aprile 2010).

Tale pronuncia si basa sul tenore letterale dell'articolo 157, comma secondo, D.Lv. n.42/2004, il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nella Parte Terza del decreto anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

Si osserva, inoltre, che la conservazione di efficacia di detti provvedimenti non prevede il silenzio - rigetto né termini perentori per l'adozione di provvedimenti definitivi.

Tuttavia i ricorrenti hanno ritenuto che il dato letterale dell'articolo 140 D.Lv. n.42/2004 imporrebbe l'adozione di un provvedimento definitivo.

In realtà, ad avviso del Collegio, è proprio il tenore della norma che esclude la perentorietà del termine che, quando stabilita dal legislatore, è espressamente indicata come avviene, per la Parte Terza del D.Lv. n.42/2004, negli articoli 146, comma 9, 159, comma 2, 167, comma 5 e 181, comma 1 quater.

La corte, pertanto, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Andrea Settembre
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