01/01/2013 - 01:00

Accesso ai documenti relativi al permesso di costruire

Non può parte appellante al fine di inficiare la fondatezza e prima ancora l'ammissibilità della richiesta avanzata dalla parte controinteressata invocare la inesistenza del documento, giacchè una tale evenienza (peraltro del tutto eventuale) è irrilevante, fermo restando che una tale situazione può benissimo non essere conosciuta dall'interessato richiedente l'accesso - Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 9 febbraio 2012, n. 690
Il caso affrontato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 9 febbraio 2012, n. 690, concerne il diritto di accesso ai documenti relativi a permesso di costruire.

Nel caso di specie, il sig. ***, con istanza del 10 marzo 2011 chiedeva al Comune di V., in qualità di condomino di un fabbricato sito in v. M. B., l'ostensione e l'estrazione di copia del permesso di costruire n. del ... rilasciato ai coniugi sigg.ri *** e *** nonché il certificato di agibilità e le altre autorizzazioni con cui era stato assentito l'uso a studio professionale del piano seminterrato di proprietà dei suddetti coniugi, sito nell'immobile suindicato.

Il Comune di V., dopo aver notiziato della richiesta di accesso i sigg.ri ***, ***, con provvedimento del 18 marzo 2011 n. ... comunicava al sig. *** il rigetto dell'istanza di accesso, stante l'opposizione manifestata dai citati controinteressati.

Il *** impugnava innanzi al Tar per la Basilicata il citato provvedimento di diniego, denunciandone la illegittimità per violazione dei principi sulla trasparenza e l'accesso ai documenti recati dalla legge sul procedimento, nonché per carenza di motivazione, con richiesta di condanna del Comune intimato ad ostendere e rilasciare copia dei documenti richiesti. L'adito Tar con sentenza n.474/2011, pronunciandosi sul proposto ricorso, lo dichiarava in parte improcedibile e in parte inammissibile e in altra parte ancora lo accoglieva con l' ordine al Comune di Venosa di "ostendere il richiesto certificato di agibilità, ove rilasciato".

I sigg.ri *** - *** impugnavano tale sentenza in parte qua, ritenendola errata ed ingiusta. In particolare contestavano la fondatezza della pretesa all'accesso al certificato di agibilità avanzata dall' appellato sig. *** nonché la correttezza delle statuizioni rese sul punto dal primo giudice, sul rilievo che un siffatto documento in realtà non esisterebbe, tant'è che il Tar ha ordinato l'ostensione di certificato in parola, "ove rilasciato". Dal che si deduce, sempre secondo la tesi difensiva, che mancando l'oggetto della richiesta, la stessa si rivela in sostanza inammissibile.

Con la pronuncia de quo il Consiglio di Stato afferma che l'assunto argomentativo degli appellanti non è condivisibile.

Com'è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 e ss della legge n.241 del 1990 la richiesta di esercizio dell'accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l'ostensione di detti documenti.

Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all'accesso, è strumentale all'esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell'interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).

Secondo il Collegio la richiesta di accesso del *** si rivela senz'altro ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall'essere proprietario dell'unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall'originario ricorrente.

Quanto poi alla questione relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, secondo il Consiglio, la richiesta di accesso in via amministrativa del *** e la successiva actio ad exibendum attivata si appalesano ammissibili oltrechè fondate nel merito (come statuito dal primo giudice).

Invero, relativamente all'oggetto della domanda di accesso, lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.


D'altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come "impossibile" dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.

In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all'esame, l'istanza del *** muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull'edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 ( ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR ).

Afferma quindi il Consiglio di Stato: "Trattasi, allora, di una certificazione assolutamente necessaria ai fini dell'uso legittimo e conforme dei locali per i quali viene assentito la realizzazione e la trasformazione e della stessa è lecito e doveroso presumerne la esistenza".

"Se così è non può parte appellante al fine di inficiare la fondatezza e prima ancora l'ammissibilità della richiesta avanzata dalla parte controinteressata invocare la inesistenza di tale documento, giacchè una tale evenienza ( peraltro del tutto eventuale ) è irrilevante, nel senso che la legittimità dell'esercizio del diritto di accesso va collegata ad un momento precedente alle vicende amministrative con cui soggetto pubblico ha definito o non definito il rapporto giuridico relativo all'agibilità dell'immobile per il quale sono stati rilasciati pure gli altri i titoli ad aedificandum ( anche ai soli fini di cambio di destinazione d'uso ) e fermo restando che una tale situazione può benissimo non essere conosciuta dall'interessato richiedente l'accesso".


Sostiene inoltre il collegio che "non può avere alcuna rilevanza in senso contrario all'esattezza della statuizione presa del giudice di prime cure l'inciso pure adoperato nella sentenza di "ove rilasciato"; tale locuzione, invero, non può non essere intesa nel senso che del documento per il quale è stato chiesto l'accesso ( il certificato di agibilità ) deve essere consentita la visione e il rilascio di copia se ed in quanto tale documento è esistente, com'è ovvio che sia".

Ovviamente, nell'ipotesi che effettivamente il certificato de quo non sia stato rilasciato, l'Amministrazione comunale avrà cura di attestare in favore dell'appellato G. la circostanza relativa al mancato rilascio.

In forza delle osservazioni sopra argomentate, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigettava l'appello ritenendo fondata la richiesta di accesso in ordine al certificato di agibilità di che trattasi.
Andrea Settembre
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