01/01/2013 - 01:00

Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio della Regione Puglia

Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio della Regione Puglia - Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 23 gennaio 2012 - Circolare n. 1/2012 della Regione Puglia.
La Regione Puglia, con la Circolare n. 1/2012, ha inteso disciplinare in modo armonico con le disposizioni urbanistiche/edilizie relative alle serre, come dettate dalla L.R. n. 19/86 dalla L.R. n. 1/2005 e dalla Circolare n. 2/2011, il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di serre fotovoltaiche, nonché i criteri e le modalità ad esso connessi.

Orbene, nel quadro dei nuovi indirizzi per lo sviluppo e l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Puglia, le serre fotovoltaiche potrebbero assicurare alle aziende agricole pugliesi di cogliere le opportunità connesse all'accesso agli incentivi previsti dal Decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico, contestualmente ai risultati economici ottenuti grazie alla destagionalizzazione ed all'incremento delle produzioni agricole.

Ed invero la principale funzione delle serre consiste nel modificare i fattori ambientali in senso più favorevole alle esigenze fisiologiche delle piante, trasformando in calore la luce solare che attraversa la copertura in vetro o in materiali similari, attraverso un meccanismo denominato appunto 'effetto serra'. Attraverso l'effetto combinato di luce e calore in un ambiente confinato, si assicura un notevole incremento delle produzioni rispetto ai risultati conseguibili, nelle medesime condizioni, in campo aperto. La coltivazione in serra consente altresì di destagionalizzare le produzioni, ai fini di un loro maggiore apprezzamento economico sui mercati.

Il Decreto 5 maggio 2011 definisce, in particolare, la "serra fotovoltaica" quel manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, in cui i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti.

Inoltre, essa deve presentare le seguenti caratteristiche: "il manufatto è praticabile in tutta la sua estensione; la struttura del manufatto, in metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile; l'altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 metri; i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti se la loro eventuale rimozione compromette la funzione della serra stessa; il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non è superiore al 50% (art. 14 c. 2)".

Il procedimento per la realizzazione di serre fotovoltaiche è quello descritto nella L.R. n.19/86, secondo le modalità meglio disciplinate dalla Circolare n.2/2001.

Infatti, per la realizzazione di nuove serre fotovoltaiche o la trasformazione di serre esistenti in serre fotovoltaiche è necessario acquisire il parere favorevole "sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona", di cui all'art. 6 della L.R. 19/86, da parte dell'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

Naturalmente il "rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione" (c. 2, art. 6).

La finalità del parere dell'Ufficio competente del Servizio Agricoltura è quella di accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura della serra sia idonea a sviluppare una capacità agricola -intesa in termini di potenziale produttivo della stessa - superiore, a parità di condizioni, a quella del campo aperto.

Inoltre, il progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

•    L'ombreggiamento indotto dall'impianto fotovoltaico deve risultare uniformemente distribuito su tutta la superficie di copertura. Per tale finalità, i pannelli utilizzati per la copertura di serre devono inoltre possedere caratteristiche costruttive che prevedano il posizionamento delle celle fotovoltaiche in modo da assicurare una trasparenza del medesimo singolo pannello del 50%, uniformemente distribuita.

•    Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell'uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell'ipotesi in cui la superficie oscurata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra, si stabilisce che la percentuale di copertura della serra non possa eccedere tale percentuale. E' fatta comunque salva, in casi particolari, la possibilità di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio provinciale un progetto che preveda una percentuale di copertura superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifico, da inserirsi nella relazione agronomica.
Andrea Settembre
autore