01/01/2013 - 01:00

E' autorizzata l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata

Con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 viene autorizzata l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
Il 31 marzo 2008 la Bayer CropScience AG ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti soia A5547-127, o da essa costituiti o ottenuti.

La domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti A5547-127 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riportava quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda conteneva inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

Il 10 maggio 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. La soia A5547-127 descritta nella domanda è stata giudicata altrettanto sicura della versione non geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull'ambiente .

In particolare, secondo quanto concluso dall'EFSA, la soia A5547-127 non differisce dalla versione non geneticamente modificata ed è equivalente ad altre varietà commerciali sotto il profilo agronomico e della composizione, salvo che per il tratto introdotto; di conseguenza non sono stati necessari studi sulla sicurezza dell'intero alimento/ mangime negli animali (ad esempio, studio sulla tossicità a 90 giorni nei ratti).

Orbene, con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 è stata autorizzata l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente Decisione prevede quanto segue.

L'art. 1 rubricato "Organismo geneticamente modificato e identificatore unico" dispone che "l'identificatore unico ACS-GMØØ6-4 è assegnato, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, alla soia geneticamente modificata A5547-127, di cui al punto b), dell'allegato della presente decisione".

L'art. 2, riguardo l'autorizzazione, statuisce che"ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti soia ACS- GMØØ6-4 o da essa costituiti o ottenuti;

b) mangimi contenenti soia ACS-GMØØ6-4 o da essa costituiti o ottenuti;

c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti soia ACS-GMØØ6-4 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia ad eccezione della coltivazione.

L'art. 3, invece, disciplina l'etichettatura:

"1. Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «soia».

"2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti soia ACS-GMØØ6-4 o da essa costituiti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano".

Quanto al "Monitoraggio degli effetti ambientali" l'art. 4 della Decisione in commento prevede che:

"1. Il titolare dell'autorizzazione provvede a che sia messo in atto il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE".

Le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (art. 5).

Il titolare dell'autorizzazione è la Bayer CropScience AG (art. 6).

La decisione in oggetto si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica (art. 7).

La Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, GERMANIA è destinataria della presente decisione.
Andrea Settembre
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