01/01/2013 - 01:00

La registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Il Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012 ha modificato l'allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»).
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.

Il Regolamento (UE) n. 125/2012, che ha modificato l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, prevede quanto segue:

•    Il diisobutilftalato (DIBP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il diarsenico triossido risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il pentaossido di diarsenico risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il cromato di piombo risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettere a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizioneIT 15.2.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41/1nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettere a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettere a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

•    Il 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

L'inserimento delle sostanze summenzionate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato riconosciuto come prioritario dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nella sua raccomandazione del 17 dicembre 2010 a norma dell'articolo 58 di tale regolamento.

Il Regolamento dispone inoltre:

-che per ciascuna sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora il richiedente intenda continuare a utilizzare la sostanza o immetterla sul mercato, sia opportuno fissare la data entro la quale le domande devono pervenire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

-che per ciascuna sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sia opportuno fissare la data a partire dalla quale sono vietati l'uso e l'immissione sul mercato, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento.

-L'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella sua raccomandazione del 17 dicembre 2010, ha indicato altresì diverse date limite per la presentazione delle domande relative alle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento. Tali date vanno fissate sulla base del periodo che si prevede necessario per la preparazione della domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica effettuata a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Va tuttavia tenuto conto della capacità dell'Agenzia di evadere le domande nei termini previsti nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

-Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data entro cui devono pervenire le domande deve precedere di almeno 18 mesi la data di scadenza.

-l diisobutilftalato può essere potenzialmente usato come una sostanza alternativa al dibutilftalato, che è già incluso nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Al fine di evitare la possibile sostituzione fra queste due sostanze, la data entro cui devono pervenire le domande relative al diisobutilftalato dovrebbe essere la più vicina possibile a quella stabilita per il dibutilftalato.

-Il combinato disposto dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede la possibilità di esenzione di usi o categorie di usi, nei casi in cui ci sia una specifica legislazione dell'UE che impone requisiti di base connessi alla protezione della salute umana o dell'ambiente che assicurino un adeguato controllo dei rischi. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.

-Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

-Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire termini di riesame per alcuni usi.
Andrea Settembre
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