01/01/2013 - 01:00

Recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina - Art. 14 della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010).
Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (comma 1).

I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 3).
Andrea Settembre
autore