01/01/2013 - 01:00

Rinnovabili e legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste

Il Tar Piemonte delinea i presupposti della legittimazione ad impugnare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili
Il Tar Piemonte con la sentenza n. 1342 del 21 dicembre 2011 ha affrontato la problematica della legittimazione ad agire contro l'autorizzazione alla costruzione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili - nel caso di specie un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose.
Il ricorso era stato proposto da una pluralità di cittadini residenti sul territorio comunale e da un'associazione ambientalista locale.
Il Giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva ed interesse a ricorrere sia dei singoli cittadini che dell'associazione ambientalista.
Significativi e degni di menzione gli argomenti che il Tar ha posto a fondamento della propria decisione circa l'inammissibilità del ricorso.

In primo luogo la sentenza ha affrontato i requisiti che il ricorrente - persona fisica - deve possedere e provare al fine del riconoscimento del suo interesse ad impugnare il provvedimento. A tal fine il ricorrente deve "vantare una posizione qualificata e trovarsi in una situazione di stabile collegamento con l'area interessata dall'azione amministrativa".
Nella vicenda oggetto della sentenza che si commenta, in particolare, è stata ritenuta non raggiunta la prova circa lo stabile collegamento con l'area interessata dal provvedimento difettando, da parte dei ricorrenti, la produzione della prova del proprio interesse a ricorrere desumibile, per esempio, dal fatto di essere proprietari di immobili ubicati in prossimità dell'area o dei certificati anagrafici che ne provassero la residenza.

Il difetto di legittimazione è stato riconosciuto, inoltre, anche nei confronti dell'associazione ambientalista locale. Il Collegio, in particolare, ha riconosciuto non provata la circostanza che l'associazione in questione non fosse puramente occasionale e strumentale alla proposizione del ricorso. Difettavano, di conseguenza, in essa i requisiti dello stabile collegamento al territorio e quello della rappresentatività della collettività locale di riferimento desumibile dal numero di persone costituenti l'associazione.
In altri termini il sodalizio associativo per poter vantare una legittimazione processuale deve essere rappresentativo della comunità di riferimento e tale rappresentatività va desunta dall'azione svolta nel tempo a tutela degli interessi della comunità e dal numero di appartenenti alla comunità che partecipano alle attività dell'associazione ambientalista.

Il Tar Piemonte, quindi, sulla scorta del difetto di legittimazione ad impugnare sia dei singoli ricorrenti che dell'associazione ambientalista ha dichiarato inammissibile il ricorso senza affrontarne il merito.
Vincenzo Tabone
autore