01/01/2013 - 01:00

Norme relative alla commercializzazione dell'olio d'oliva

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza, la Commissione Europea ha disposto la codificazione del Regolamento di esecuzione (UE) N. 29 del 13 gennaio 2012 e l'abrogazione del regolamento n. 1019/2002.
L'olio d'oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali.

Vista questa situazione di mercato, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno stabilire norme di commercializzazione per l'olio d'oliva, contenenti in particolare norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità in particolare ai principi enunciati all'articolo 2 della stessa.

Innanzitutto, il regolamento di esecuzione (UE) N. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 dispone che per garantire l'autenticità degli oli d'oliva venduti sono previsti, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. Tuttavia, è consentito che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività.

È disposto, poi, che oltre alle denominazioni obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d'oliva dall'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli oli offertigli.

Inoltre, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Ne possono risultare, infatti, all'interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili, invece, non vi sono differenze sostanziali legate all'origine, come potrebbe invece far credere l'indicazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori.

La Commissione ha ritenuto pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire un regime obbligatorio dell'Unione relativo alla designazione dell'origine esclusivamente per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di oliva «vergine» rispondente a precisi requisiti.

Per di più, sulla base dell'esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni, è stata possibile rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine.

Il regolamento prevede, altresì, quanto segue.

• L'utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che recano riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente alla prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, o conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;

• La designazione di un'origine regionale può formare oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è stato riservato alle DOP e alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale. Per gli oli di oliva importati devono essere, invece, osservate le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (IT L. 12/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14.1.2012);

• Qualora la designazione dell'origine degli oli d'oliva vergini si riferisca all'Unione o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell'olio. La designazione dell'origine deve quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio d'oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva;

• Nell'Unione, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Sono state pertanto previste disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine sull'etichetta delle suddette miscele;

• Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull'etichetta non devono indurre in errore l'acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell'olio d'oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell'olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli;

• Sono state stabilite norme armonizzate per alcune indicazioni facoltative, proprie dell'olio d'oliva e utilizzate frequentemente, che consentano di definirle con precisione e di controllarne la veridicità. Le nozioni ad esempio di «spremitura a freddo» o «estrazione a freddo» devono corrispondere ad un modo di produzione tradizionale tecnicamente definito;

• Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Sono previste disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati;

• L'acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell'ambito delle altre caratteristiche dell'olio d'oliva considerato. Tenuto quindi conto della proliferazione di talune indicazioni e dell'importanza economica che rivestono, sono stati stabiliti criteri oggettivi relativi alla loro utilizzazione per garantire la trasparenza nel mercato dell'olio d'oliva;

• È necessario evitare che i prodotti alimentari che contengono olio d'oliva ingannino il consumatore sfruttando la reputazione dell'olio d'oliva senza indicare la composizione reale del prodotto. Sulle etichette deve quindi apparire chiaramente l'indicazione della percentuale di olio d'oliva, nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti esclusivamente da una miscela di oli vegetali. Occorre inoltre tener conto delle disposizioni particolari previste da alcuni regolamenti specifici relativi ai prodotti a base di olio d'oliva;

• Le denominazioni delle categorie di olio d'oliva corrispondono alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche precisate nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti. Le altre diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi, per prevenire ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione;

• Nel quadro del sistema di controllo istituito all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri devono precisare, in funzione delle diciture da etichettare, gli elementi di prova da addurre e le sanzioni economiche previste. Gli elementi di prova possono essere, senza scartare a priori alcuna possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, informazioni amministrative o contabili;

• Poiché i controlli delle aziende responsabili dell'etichettatura devono essere realizzati nello Stato membro nel quale esse hanno sede, è stato previsto una procedura di collaborazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali sono commercializzati gli oli.
Andrea Settembre
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