01/01/2013 - 01:00

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2011/2012

Considerato che possono ripresentarsi anche nel corso della seconda metà dell'inverno 2011 - 2012 incertezze sulle forniture via gasdotto, anche in dipendenza della attuale situazione internazionale, il Ministero ha ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 6 febbraio 2012 al 1° aprile 2012, per il solo anno termico 2011/2012, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007 (GU n. 17 del 21-1-2012) - Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 29 dicembre 2011.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano la vendita ai clienti finali. Le disposizioni in oggetto si applicano per il periodo dal 6 febbraio 2012 al 1° aprile 2012 dell'anno termico 2011/2012, che decorre dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 (art. 1).

L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali e' operante, in funzione della modalità di adesione volontaria al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, durante cinque settimane, anche non consecutive, comprese tra il 6 febbraio ed il 1° aprile 2012, limitatamente al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione.

I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'«Autorità») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 9.

Inoltre, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 6 febbraio 2012 al 1° aprile 2012, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.

In particolare, un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro il 27 gennaio 2012, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno (art. 1 comma 4).

Il soggetto mandatario sopra citato assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

Altresì, le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 4 che aggregano clienti finali devono realizzare un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purché compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 6 febbraio ed il 1° aprile 2012.

Per di più, l'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da considerare quale opportunità per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi.

A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilità alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007 e' eseguita con riferimento ai prelievi dei 30 giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalità dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sarà esteso a tutti i giorni della settimana.

I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità, entro il termine del 18 gennaio 2012, da emanare con carattere di urgenza e indifferibilità, aggiornando ed integrando le valorizzazioni già introdotte con le delibere già emesse in materia di contenimento dei consumi di gas (art. 1 comma 9).

Infine, entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, devono trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) ed all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

In ultimo, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica (art. 4).
Andrea Settembre
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