01/01/2013 - 01:00

Attuazione Direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi

Con Legge comunitaria n. 217 del 15 dicembre 2011 il Governo è stato delegato a dare attuazione alla direttiva 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.
L'art. 9 della Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (Legge Comunitaria 2012) prescrive, infatti, che Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

La Direttiva 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 prevede quanto segue:

• L'uso dei pesticidi è riconosciuto come una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Nella comunicazione del 12 luglio 2006, dal titolo «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha adottato una strategia che mira a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente risultanti dall'uso dei pesticidi. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (la «direttiva quadro»).

•  La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l'applicazione dei pesticidi svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi dei pesticidi per la salute umana e l'ambiente. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di pesticidi già utilizzate dagli operatori professionali, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui esse devono essere sottoposte.

• La direttiva quadro si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente direttiva alle macchine per l'applicazione di pesticidi che sono prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che si prevede di estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro al fine di comprendere i biocidi, l'estensione dell'ambito di applicazione dei requisiti attinenti alla protezione ambientale alle macchine per l'applicazione di biocidi dovrebbe essere esaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

• La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine stabilisce già i requisiti di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni. È pertanto opportuno includere nella direttiva 2006/42/CE requisiti essenziali di protezione dell'ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione.

• A tale scopo, è altresì necessario includere nella direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell'ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell'ambiente.

• Le macchine per l'applicazione di pesticidi possono essere semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse ed essere utilizzate a fini professionali o non professionali. Esse comprendono anche le macchine portatili e tenute a mano motorizzate o azionate manualmente munite di camera di pressione.

• La presente direttiva è limitata ai requisiti essenziali cui devono essere conformi le macchine per l'applicazione di pesticidi prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; alle organizzazioni europee di normalizzazione spetta invece il compito di elaborare le norme armonizzate che definiscono le specifiche dettagliate relative alle varie categorie di macchine di questo tipo al fine di consentire ai costruttori di conformarsi a tali requisiti.

• È essenziale che tutte le parti interessate, compresa l'industria, gli agricoltori e le organizzazioni ambientali, siano parimenti coinvolte nella definizione di norme armonizzate, in modo da garantire che esse siano adottate sulla base di un chiaro consenso fra tutti i soggetti interessati.

• È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/42/CE.

• Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

• Qualora i dati scientifici disponibili siano insufficienti per consentire un'accurata stima dei rischi, gli Stati membri, in sede di adozione di misure a norma della presente direttiva, dovrebbero applicare il principio di precauzione, che è un principio di diritto comunitario, delineato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, tenendo conto al contempo di altre norme e principi contenuti nella direttiva 2006/42/CE, quali la libera circolazione delle merci e la presunzione di conformità.

• Definizione. Per "macchine per l'applicazione di pesticidi" s'intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (art. 2.4.1 direttiva 2009/127/CE).

• Considerazioni generali. Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi, in conformità della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1 (art. 2.4.2 direttiva).

 Le macchine per l'applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi. Devono sempre essere evitate fuoriuscite.

• Riempimento e svuotamento. Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantità necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni (art. 2.4.4 direttiva).

• Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi. Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell'ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea (art. 2.4.5.2 direttiva).
Andrea Settembre
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