01/01/2013 - 01:00

Prelievo venatorio in deroga: il parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica in luogo dell'ISPRA

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5,il quale, nel disciplinare l'esercizio del potere di consentire deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio, prevede che l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti, sentito non l'ISPRA, ma l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS)-Corte Costituzionale, sentenza del 26 gennaio 2012, n. 16.
Con ricorso notificato in data 29 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui, avendo introdotto nella legge della Regione autonoma Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), l'art. 59-bis, prevede, al comma 3 della norma novellata, che:

«ai fini della disciplina del prelievo venatorio in deroga, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti - previa deliberazione della Giunta e d'intesa cogli assessori dell'agricoltura e riforma agraria e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - il provvedimento in deroga «sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico» istituito, su proposta del medesimo assessore della difesa dell'ambiente, con deliberazione della Giunta regionale».

Secondo l'avviso del ricorrente siffatta disposizione violerebbe l'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, a sua volta, nel recepire la normativa comunitaria, prevede che le deroghe alla direttiva 79/409/CEE sono applicate per periodi determinati, sentiti esclusivamente l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) o gli Istituti riconosciuti a livello regionale.

Per il ricorrente, infine, la norma censurata, non prevedendo l'acquisizione del parere di cui al citato art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, oltre a confliggere coi ricordati parametri costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario sia riguardo alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, eccederebbe altresì dalle competenze statutarie fissate dall'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Nel costituirsi, la difesa regionale eccepisce, invece, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso perché ne sarebbe oscuro il "petitum". Viene, altresì, eccepito che il ricorrente avrebbe omesso di considerare le competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto di autonomia.

Secondo la Corte Costituzionale - sentenza del 26 gennaio 2012, n. 16 - l'eccezione di inammissibilità è destituita di fondamento riguardo a tutti i profili sotto i quali è stata prospettata.

Quanto al primo - supposta oscurità del petitum dovuta al fatto che non sarebbe dato comprendere se il ricorrente censura la disposizione impugnata poiché essa consente la adozione dei provvedimenti derogatori al divieto di prelievo venatorio previa acquisizione del parere dell'IRFS in luogo di quello reso dall'ISPRA ovvero poiché essa, sino alla istituzione del predetto Istituto regionale, consente la adozione dei citati provvedimenti derogatori previa acquisizione del parere reso da un ristretto Comitato tecnico-scientifico nominato, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, dalla Giunta regionale - osserva questa Corte:

"che dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio emerge con sufficiente chiarezza che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso impugnare la disposizione introdotta dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2011 nella parte in cui essa non prevede, quale momento procedimentale strumentale alla adozione dei provvedimenti di competenza regionale in materia di deroghe al divieto di prelievo venatorio, la acquisizione del parere reso dall'ISPRA - organismo questo che, come è noto, per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge le funzioni in precedenza affidate all'INFS - prevedendo, invece, in via alternativa fra di loro, la acquisizione o del parere reso dall'IRFS ovvero, sino alla istituzione di questo, di quello reso da un Comitato ad hoc" (Corte Costituzionale, sentenza del 26 gennaio 2012, n. 16).

Nella prospettazione impugnatoria formulata nel ricorso le due ultime previsioni appaiono accomunate sotto la medesima censura di incostituzionalità: non vi è, pertanto, per la Corte, impugnazione ancipite ma, semmai, cumulativa di ambedue le proposizioni normative.

Riguardo alla mancata evocazione dei parametri statutari, al di là di una evocazione dei limiti competenziali fissati dall'art. 3, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la Corte afferma che la opponibilità anche alle Regioni a statuto speciale dei vincoli stabiliti dall'art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione rende non necessario l'esame della censura anche in base alle regole di competenza legislativa dettate dagli statuti di autonomia regionale.

In sostanza il ricorrente si duole del fatto che il legislatore regionale sardo, nel disciplinare l'esercizio del potere (espressamente attribuito alle Regioni dall'art. 19-bis, comma 1, della legge n. 157 del 1992) di consentire, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e da quella statale, deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio abbia previsto che l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti, non avendo sentito l'ISPRA, organismo statale come detto succeduto nei compiti già dell'INFS, ma «sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS)» ovvero, sino alla istituzione di questo, un Comitato tecnico-scientifico ad hoc.

Tuttavia, secondo la Corte, "il ricorrente non tiene conto della circostanza che proprio l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, disposizione espressiva dei principi comunitari e statali che, in ipotesi, sarebbero stati violati dal legislatore sardo, consente che le deroghe al divieto di prelievo venatorio siano concesse sentito l'INFS (attualmente sostituito dall'ISPRA) «o gli istituti riconosciuti a livello regionale»".

"È, pertanto, di tutta evidenza, come dimostrato dall'uso della particella disgiuntiva «o», che lo stesso legislatore statale abbia previsto, in occasione della concessione delle citate deroghe, la possibilità, per l'organo regionale di amministrazione attiva, di giovarsi, in alternativa, sia del parere reso dall'ISPRA che di quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale" (Corte Costituzionale, sentenza del 26 gennaio 2012, n. 16).

La scelta del legislatore sardo di ritenere sufficiente il solo parere rilasciato dall'Istituto riconosciuto a livello regionale deve essere, pertanto, considerata una legittima opzione, consentita da una piana esegesi della norma statale condotta in base al tenore testuale dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.

"La legittimità dell'opzione esercitata dal legislatore della Sardegna vale anche per quanto riguarda la previsione, nelle more della istituzione dell'IRFS (dovendosi per tale intendere la concreta istituzione, dato che quella meramente normativa, evidentemente non ancora attuata, risale alla entrata in vigore dell'art. 9 della legge regionale n. 23 del 1998), della possibilità di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico ad hoc. Ciò in quanto si deve ritenere che, data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo «riconosciuto a livello regionale», del quale, giova sottolineare, non è affatto contestata dal ricorrente né la astratta qualificazione tecnica dei componenti, né le loro modalità di nomina, né la indipendente idoneità a svolgere funzioni consultive" (Corte Costituzionale, sentenza del 26 gennaio 2012, n. 16).

La Corte Costituzionale ha dichiarato, in conclusione, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Andrea Settembre
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