01/01/2013 - 01:00

Obblighi informativi dei gestori di distribuzione di gas naturale con scadenza ope legis della concessione

I gestori degli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente all'attuazione degli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione. - Art. 4 Decreto 12 novembre 2011, n. 226
I gestori hanno l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente (comma 1):

a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprieta' dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;

b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura;

c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;

e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;

f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;

g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, allo retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto e' stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.

I gestori degli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara, oltre alle informazioni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare il piano di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente all'attuazione degli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione. Per i medesimi impianti, il gestore è, altresì, tenuto a fornire annualmente all'Ente locale concedente lo stato di attuazione del piano di sviluppo degli impianti con giustificazione degli scostamenti e con l'aggiornamento del medesimo piano per il periodo residuo di concessione (comma 2).

I dati di cui al comma 1 sono forniti entro un termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente, termine prorogabile di altri 30 giorni dall'Ente locale medesimo in casi di particolare complessità (comma 3).

L'Ente locale concedente, entro 60 giorni dal ricevimento dello stato di consistenza, anche previo accesso all'impianto, o dal ricevimento di altre informazioni di cui ai commi 1 e 2 può comunicare al concessionario le eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore e' tenuto a rispondere entro 30 giorni (comma 4).

In caso di mancata fornitura dello stato di consistenza entro i termini di cui al comma 3 si applica l'art.10 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902 (comma 5).

Ferma restando la disciplina in tema di risarcimento del danno ingiusto, il rifiuto del gestore uscente a fornire i dati necessari per l'effettuazione della gara, di cui al comma 1, o il loro ritardo nel fornirli, trascorso il termine perentorio indicato tramite una procedura di messa in mora, può costituire motivo per la richiesta di risarcimento danni conseguenti al ritardo nella effettuazione della gara d'ambito (comma 6).

I dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall'Autorità entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorità nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede tecniche redatte dall'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (comma 7).

Il gestore uscente ha, inoltre, l'obbligo di permettere l'accesso al proprio impianto ai rappresentanti dell'Ente locale concedente, o di un suo delegato, e ai concorrenti partecipanti alla gara di ambito per la verifica dello stato di conservazione dell'impianto medesimo (comma 8).

Il gestore uscente ha, infine, l'obbligo di rendere disponibile al gestore subentrante la banca dati dei punti di riconsegna, le fonti contabili obbligatorie e i dati relativi alla gestione in corso d'anno necessari per gli adempimenti previsti dalla regolazione a carico del gestore subentrante, quali la rendicontazione annuale dei dati delle qualità e della sicurezza (comma 9).
Andrea Settembre
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