01/01/2013 - 01:00

Lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico: una sfida europea per il futuro.

Tra il 2011 e il prossimo anno si gioca una battaglia importante per la razionalizzazione della disciplina dello stoccaggio temporaneo del mercurio metallico: non un "normale" rifiuto ma una sostanza che uccide l'ambiente in silenzio.
Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, alle condizioni tecniche prescritte, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.
In questa prospettiva gli Stati membri devono adottare provvedimenti normativi di natura, regolamentare e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

E' poi necessario ricordare che lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno deve essere assoggettato all'obbligo di autorizzazione prevista dall'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa, appunto, ai rifiuti.

Infatti, tanto la direttiva 1999/31/CE quanto la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1102/2008.

Com'è facile immaginare, gli opifici in parola sono soggetti alle disposizioni generali sia della direttiva 2008/98/CE in materia di tenuta di registri sia della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, riguardante il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose si applicano inoltre agli impianti per lo stoccaggio in superficie temporaneo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008.

Vengono richiesti dei requisiti supplementari in materia si sicurezza capaci di considerare i risultati delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico.
  
Alessio Elia
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