01/01/2013 - 01:00

Pneumatici fuori uso e tutela ambientale.

Si presenta la rassegna normativa su un problematica molto sentita: la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu).
Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.82 dell'11 aprile 2011 disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

Esclude dagli obblighi previsti dal presente decreto: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Il testo normativo in esame contiene nel suo articolo 2 le seguenti definizioni:

a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;

b) pneumatici fuori uso (Pfu) : gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;

c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile;

d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;

e) gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli Pfu, nonché l'attività di controllo sulle predette operazioni;

f) gestore degli Pfu: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli Pfu;

g) detentore degli Pfu: il generatore di Pfu o la persona fisica o giuridica che li detiene;

h) generatore degli Pfu: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, genera Pfu;

i) ricambio: l'attività di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;

l) autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) — Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli Pfu preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;

n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale;

o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell'autorità competente contestualmente all'approvazione annuale del contributo di cui all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai produttori si ricorda che entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A del decreto ministeriale n.82 dell'11 aprile 2011, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli Pfu provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.

E' interessante ricordare che il produttore o l'importatore può gestire gli Pfu sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di Pfu.
Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli Pfu attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C del predetto decreto, entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.

Infine, è opportuno ricordare che i produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate devono comunicare all'autorità competente, entro il 30 settembre di ciascun anno. 
Alessio Elia
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