01/01/2013 - 01:00

Controllo tracciabilità dei rifiuti

Nella G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 è pubblicato il Decreto 10 novembre 2011, n. 219: Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Le principali modifiche introdotte al DECRETO SISTRI (DM 52/2011) dal DM 219/2011 sono le seguenti:

1. DEFINIZIONE DI UNITA' LOCALE (UL) ED AGGIUNTA DELLA POSIZIONE DI UNITA' OPERATIVA (UO): «l) «unità locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»; «l-bis) «unità operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti»;

2. «L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI» e non solo i CCTA (ex NOE);

3. IMPEDIMENTI ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA. All'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione»;

4. IPOTESI DI SOSPENSIONE - CESSAZIONE ATTIVITA'. All'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma»;

5. CAMBIAMENTI DI TITOLARITA' . All'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi;

6. VARIAZIONI RELATIVI AI TRASPORTI DI RIFIUTI. All'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente: « Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7»;

7. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito;

8. Una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione per quelle autorizzazioni (e modifiche) avvenute prima del 6 gennaio 2012;

9.  All'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operative, o per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa /attività soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell'allegato IA. 1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità»;
10. infine, sono stati abrogati/sostituiti gli allegati IA (procedura d'iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede Sistri).

Si rammenti, che il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha stabilito un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzando test di funzionamento del sistema. Il predetto decreto ha, altresì, disposto quale termine di operatività del SISTRI il 9 febbraio 2012, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
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Andrea Settembre
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