01/01/2013 - 01:00

Waste management e RAEE

Il sistema di gestione dei RAEE si caratterizza per un particolare coinvolgimento di categorie di soggetti e di problematiche coinvolte
Il sistema di gestione dei "RAEE" e cioè "apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua" è disciplinato dal decreto legislativo 151 del 2005; come previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE, individua in capo ai produttori la responsabilità dello smaltimento
In particolare, il testo normativo (con particolare attenzione al proprio 14 il quale prevede, al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee) in esame precisa che l'onere economico delle operazioni di trasporto, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento di RAEE sia a carico dei produttori.

Questa categoria si sostanzia nelle seguenti figure:

- coloro che fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il loro marchio;

- coloro che rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotti da altri fornitori;

- coloro che importano o immettono per primi, nel mercato nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne realizzano la commercializzazione.

E' però opportuno evidenziare che merita un'attenzione specifica la categoria dei produttori di RAEE "storici" provenienti dai nuclei domestici, i quali hanno una responsabilità collettiva, in proporzione alla rispettiva quota di mercato; tale responsabilità viene espletata attraverso la costituzione di sistemi collettivi.

Accanto alle operazioni di trasporto, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento di RAEE il suddetto d.lgs 151/2005 stabilisce misure e procedure finalizzate a: prevenire la produzione di RAEE; promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature; ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dopo aver esposto le categorie di operatori economici interessati dalla disciplina RAEE si espongono alcune osservazioni sui criteri di distinzione dei prodotti.

Per i prodotti "ad uso professionale" cioè destinati ad aziende, la legislazione prevede che il produttore si faccia carico direttamente della raccolta, trattamento e smaltimento dei prodotti sostituiti in ragione di un prodotto ritirato (di qualsiasi marca) per ogni prodotto equivalente venduto.

Per i prodotti destinati a nuclei domestici il produttore e' tenuto a sostenere il costo del trattamento e dello smaltimento, ma partecipando ad un sistema collettivo che ripartisce i costi in proporzione al peso del proprio venduto.

Per questo motivo i consumatori sono tenuti a conferire i loro RAEE solo nei punti di raccolta attrezzati dai Comuni, o al punto vendita, quando ne acquistano uno nuovo equivalente. I punti vendita, a loro volta, devono ritirare dai consumatori finali i prodotti restituiti, di qualsiasi marca, senza alcun costo per il consumatore, in ragione di un prodotto ritirato per ogni prodotto equivalente venduto.

Per il momento il ritiro deve essere effettuato solo attraverso le piazzole comunali.

Infine vengono i prodotti che non sono chiaramente distinguibili tra professionali e domestici in base al tipo e all'uso i quali sono distinti in base al canale di vendita. 
Alessio Elia
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