01/01/2013 - 01:00

IVA e gestione del ciclo dei rifiuti

Il tema del waste management, della gestione dell'isola ecologica vengono affrontate ora da un punto di vista diverso ma non meno importante: quello fiscale. In questo articolo vengono affrontati i principali aspetti legati alla disciplina IVA.
Il trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami è trattato dalla circolare 43/E 12 maggio 2008, che mira ad evitare il proliferare di interpretazioni, spesso inesatte, su questi temi.

Come punto di partenza di questa analisi, è importante ricordare che il punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento, le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Sotto un profilo organizzativo, le attività di waste management in esame possono essere strutturate seguendo due vie.

La prima prevede la stipulazione di convenzioni tra comuni e consorzi che agiscono in nome e per conto delle aziende riciclatrici le quali sono anche proprietarie del materiale raccolto sulla piattaforma: in questa ipotesi, il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma ecologica detta anche ecocentro o isola ecologica (consistenti in un sito nel quale possono essere conferiti i rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali) da parte delle aziende riciclatrici per il successivo utilizzo non costituisce cessione.

Si deve poi considerare la seconda via costituita dalle convenzioni stipulate dai consorzi in nome proprio per le quali il materiale raccolto sulla piattaforma è di proprietà di questi organismi; in tal caso, il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma da parte delle aziende riciclatrici costituisce cessione dei rifiuti medesimi.

In entrambi i casi,comunque, le prestazioni rese dai comuni o dai soggetti gestori da essi delegati - dalla raccolta fino al conferimento dei rifiuti sulla piattaforma - in favore del soggetto che risulta proprietario dei rifiuti medesimi (consorzio o azienda riciclatrice) rientrano nel campo di applicazione del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.

In sintesi, si ritiene che le operazioni che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono:

a) l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma (si ricordi la risoluzione n. 248/E del 12 settembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate);

b) le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario.
In questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc.) serve a facilitare il riciclo del materiale stesso.Di conseguenza, la lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti;

c) le operazioni connesse all'utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico, in quanto, tra le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla lett. d) dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono comprese anche quelle di recupero, intendendosi per tali le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso specifici trattamenti richiamati nell'allegato C del citato decreto.  
Alessio Elia
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