01/01/2013 - 01:00

Provvedimenti e procedure della P.A. relativi al trasporto di energia, al Tar Lazio la competenza funzionale a conoscerne le controversie anche per i profili risarcitori (TAR Campania - sent. n. 6114 del 27 dicembre 2011)

Nella categoria dei provvedimenti e procedure relativi alla produzione di energia devono essere ricompresi anche quelli inerenti l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
IL FATTO: nel 2003 veniva adito il Tar Campania assumendo l'illecita utilizzazione del fondo dei ricorrenti da parte dell'Enel che, in tempi differenti, vi aveva realizzato degli elettrodotti ed un traliccio di notevoli dimensioni.

Enel si costituiva e, preliminarmente, sollevava l'eccezione di incompetenza del Giudice adito dai ricorrenti in quanto ai sensi dell'art. 41, comma 5, L. 99/2009 "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti".

La disciplina di cui alla novella del 2009 risulta applicabile alla questione oggetto della sentenza, anche se il relativo ricorso era stato incardinato nel ruolo del 2003, in base alla previsione contenuta nel comma 5 del già citato articolo a mente del quale "le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Nessun rilievo, infine, ha avuto l'intervenuta abrogazione della norma in commento ad opera del D. Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). La norma, infatti, è stata sì abrogata ma sostanzialmente riproposta nel contenuto e negli effetti nel corpo stesso del Codice del Processo Amministrativo all'art. 133 lett. O.

(autore: avv. Vincenzo Tabone)
Riccardo Bandello
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