01/01/2013 - 01:00

Fotovoltaico: Linee Guida Regione Puglia, illegittimo divieto aree inidonee (TAR Puglia – Lecce – sent. n. 2156 del 14 dicembre 2011)

Il Tar Lecce torna a pronunciarsi sulla legittimità delle Linee Guida della Regione Puglia adottate con il regolamento regionale del 30 dicembre 2010 e già oggetto, peraltro, di declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. sent. n. 383/2009).
Il Collegio ha ritenuto di ravvisare nelle Linee Guida pugliesi un profilo di difformità rispetto a quelle Nazionali (D.M. 10/09/2010) nella parte relativa alla disciplina dettata per le aree classificate non idonee.

In particolare nella sistematica disegnata dalle Linee Guida Nazionali l'inclusione di un'area nelle categoria di quelle non idonee comporta per esse "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" ma non comporta, per ciò stesso, alcun automatismo esclusivo essendo rimesso all'istruttoria di competenza regionale una valutazione che deve essere anche un bilanciamento tra il fine di salvaguardia ambientale e l'interesse alla produzione energetica.

Le Linee Guida pugliesi difettano proprio di questo aspetto valutativo-istruttorio laddove l'art. 4 del citato regolamento regionale stabilisce che "nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito".

Il Tar salentino, quindi, proprio sulla scorta di questo elemento di contrasto delle Linee Guida regionali rispetto alle Linee Guida nazionali ha ritenuto di individuare un profilo di illegittimità non superabile ed ha cassato il provvedimento impugnato.

(autore: avv. Vincenzo Tabone)
Riccardo Bandello
Editore