01/01/2013 - 01:00

Riconoscimento beneficio Cogenerazione: procedimento a formazione progressiva (Consiglio di Stato - Sez. VI - sent. n. 5815 del 11 ottobre 2011)

La verifica dei requisiti, anche a distanza di anni, non inficia la legittimità del procedimento. Il Consiglio di Stato ha ribadito, con la sentenza in epigrafe, l'orientamento (Consiglio di Stato 4929/2009) su alcuni aspetti relativi alle condizioni ed alla procedura per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.
Il Consiglio di Stato ha affermato, in particolare, la natura complessa ed a formazione progressiva della procedura che porta al riconoscimento del beneficio e che non può non svolgersi attraverso distinti e diversi momenti:

1) fase dell'idoneità estrinseca: il titolare dell'impianto è tenuto, entro il 31 marzo, a produrre una dichiarazione contenente le informazioni da autocertificare e la rispondenza ai parametri minimi di risparmio energetico. Tale dichiarazione deve essere verificata dall'Autorità entro il successivo 30 giugno.

2) fase della verifica concreta: questa fase è regolamentata dall'art. 5 Delibera AEEG n. 42/2002 ed "ha ad oggetto le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione .... e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi".

L'appellante ha sostenuto che, avendo avuto le verificazioni estrinseche esito positivo, le stesse avevano acquistato carattere di stabilità ed immodificabilità. Per tale motivo potevano essere sottoposte a rivalutazione soltanto mediante atti di autotutela decisoria (in sostanza contestando la falsità delle dichiarazioni in precedenza inoltrate).

La sentenza ha invece riconosciuto che "l'attività di verifica rappresenta il contenuto di una fase del tutto ordinaria e normale, di base, del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dei benefici discendenti dalla qualificazione dell'impianto quale cogenerativo. Dal che discende che detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame, perciò non può essere qualificato come di esercizio di una qualche autotutela".

Proprio in considerazione dei preminenti elementi tecnici che caratterizzano la verifica, essa non può risolversi e/o essere limitata al riscontro positivo dell'idoneità estrinseca (documentale). In tale fase, infatti, "i dati delle dichiarazioni vengono, con le note, solo esaminati nella loro idoneità estrinseca ad integrare la completezza delle informazioni da autocertificare e la rispondenza ai parametri minimi di risparmio energetico". Il riscontro di questa rispondenza non può essere considerata definitiva quanto piuttosto "un riconoscimento condizionato risolutivamente agli esiti della verifica". Esercizio dei poteri di verifica per il quale "non è previsto un termine decadenziale (o anche sollecitatorio) di attivazione".

(autore: avv. Vincenzo Tabone)
Riccardo Bandello
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