01/01/2013 - 01:00

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 164: inquinamento in mare

E' entrato in vigore il 20 ottobre scorso il D.Lgs. 164/2011 concernente l'attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera per quanto riguarda l'inquinamento da navi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, e in particolare gli articoli da 1 a 5 e l'allegato B;
 Vista la direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
 Vista la decisione 1999/468/CE, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
 Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, concernente l'attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1
 Finalita' ed ambito di applicazione
 1. Il presente decreto, avente ad oggetto il miglioramento della sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare che lo Stato italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri obblighi nei confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la bandiera nazionale.

Art. 2
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO e' depositaria e per la quale e' richiesto un certificato;
 b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
 d) certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;
 e) audit IMO: attivita' di controllo, consulenza e verifica condotta in conformita' alle disposizioni della risoluzione A. 974 (24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.

Art. 3
 Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera
 1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui e' stato concesso il diritto di battere la bandiera nazionale, l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e nazionali applicabili.
 2. L'attivita' di verifica di cui al comma 1, comprende:
 a) l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave e' in esercizio;
 b) il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di controllo da parte dello stato di approdo;
 c) se necessario, la consultazione della precedente Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o deficienze gia' individuate.
 3. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti le deficienze gia' accertate e non risolte all'atto del cambio di nazionalita' ed ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.

 Art. 4
 Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale
 1. Quando l'Amministrazione e' informata che una nave di bandiera nazionale e' stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, fatte salve le attivita' di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilita', adotta le procedure di seguito indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:
 a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera' affinche' l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;
 b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvedera' affinche' l'organismo riconosciuto, effettui, per conto dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate.
 2. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facolta' di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.

Art. 5
 Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale
 1. Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:
 a) elementi di identificazione e riconoscimento della nave;
 b) date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari e date degli audit;
 c) identificazione degli organismi riconosciuti cui e' demandata l'attivita' di certificazione e classificazione della nave;
 d) identificazione dell'autorita' competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
 e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;
 f) informazioni sui sinistri marittimi;
 g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.

 Art. 6
 Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO
 1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una attivita' di auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attivita' di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela della privacy e delle informazioni riservate.
 2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17 giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.

Art. 7
 Sistema di gestione della qualita' e valutazione interna
 1. Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa, attua e mantiene un sistema di gestione della qualita' per le parti operative delle sue attivita' in quanto Stato di bandiera. Tale sistema e' certificato conformemente alle norme di qualita' internazionali applicabili.
 2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attivita' ispettive svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle non conformita' rilevate a bordo delle navi di bandiera.

 Art. 8
 Disposizioni finanziarie
 1. L'Amministrazione provvede all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011
 NAPOLITANO
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Frattini, Ministro degli affari esteri
 Palma, Ministro della giustizia
 Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
 Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Palma
Tommaso Tautonico
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