01/01/2013 - 01:00

Abusivismo edilizio e energie rinnovabili: un incontro impossibile

Si riporta la sentenza della Cassazione che sancisce l'illegittimità e la rilevanza penale di installare impianti fotovoltaici su immobili abusivi.
I pannelli fotovoltaici divengono oggetto di attenzioni da parte della Corte di Cassazione ed in particolare della sua sezione penale.

Con la sentenza n.19328 del 27 aprile 2011 la suprema corte ha affermato che installare pannelli fotovoltaici su tetti di abitazioni abusive determina un aggravamento delle conseguenze dell'attività edilizia abusiva; infatti, l'installazione di pannelli solari appare funzionale all'utilizzazione dell'immobile.

E' inoltre interessante riflettere se l'installazione di pannelli solari costituisca la prosecuzione del reato di abusivismo edilizio.
Partendo da tali osservazioni, la Cassazione ha affermato che l'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere in modo negativo sul paesaggio e pertanto presuppone l'autorizzazione dell'ente competente.

La necessità di autorizzazione amministrativa è esplicitamente prevista dal DPR 9 luglio 2010 n.139 che annovera tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata i pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq; quest'ultima disposizione si aggiunge a quanto previsto dall'articolo 2 del D.M n.1444 del 1968 e nell'articolo 136 comma 1 lettere b) e c) delD.lv 42/04 e d.lgs 30 maggio 2008 n.115.
La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che ha natura reale e di pericolo.

Vale la pena ricordare che i reati paesistici ed ambientali tutelano il paesaggio e l'ambiente e cioè dei beni materiali, mentre i reati edilizi tutelano il rispetto di un bene astratto, e cioè la disciplina amministrativa dell'uso del territorio. Pertanto, pur avendo entrambi i reati la natura di reati di pericolo (avendo il legislatore in ambo i casi ritenuto necessario anticipare al massimo livello possibile la soglia di tutela degli interessi), la diversità degli oggetti "finali" protetti dai due reati giustifica discipline sanzionatorie e fattispecie estintive differenziate; si ricordi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione Sez Pen. N.564 del 11/11/2006 secondo cui: "il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22 esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge".

Per concludere, la materialità del bene paesaggistico-ambientale conferisce un valore essenziale alla rimessione in pristino del paesaggio e dell'ambiente, alla quale, in definitiva, tende l'intero sistema sanzionatorio in questa materia, invece, nell'ambito della repressione degli illeciti edilizi, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione delle opere abusivamente realizzate, rappresenta solo uno dei possibili esiti sanzionatori dell'illecito, essendo prevista, in alternativa ad essa, (art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001) la possibilità per il Comune di mantenere, a determinate condizioni, l'opera coattivamente acquisita. 
Alessio Elia
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