01/01/2013 - 01:00

Definizione legislativa delle "risorse geotermiche": sentenza della Corte Costituzionale n.112 del 7 aprile 2011

La Corte Costituzionale descrive la natura giuridica delle risorse geotermiche ed evidenzia la loro posizione all'interno dell'ordinamento costituzionale
La Corte Costituzionale descrive la natura giuridica delle risorse geotermiche ed evidenzia la loro posizione all'interno dell'ordinamento costituzionale.
Lo scopo del presente intervento è quello di esporre l'analisi classificatoria della sentenza della Corte Costituzionale Sentenza n.112 del 7 aprile 2011 in materia di "risorse geotermiche".

Questo tema è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010, le quali hanno ad oggetto la gestione e l'utilizzazione delle risorse geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera e propria rivoluzione della politica energetica, che finora ha visto nella combustione del carburante, e quindi in un fenomeno altamente inquinante, il principale strumento per la produzione di energia.
Di conseguenza, esse hanno certamente il valore di una "riforma economico-sociale" di rilevanti importanza e, indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di "miniere". In quest'ottica, le "risorse geotermiche" costituiscono un bene giuridico multifunzionale, per le diverse utilità che esse esprimono: quella economica, relativa alla produzione di energia, e quella ambientale conseguente al fatto che esse costituiscono una fonte di energia rinnovabile e, quindi, compatibile con la tutela dell'ambiente. Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono più termini antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche, infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico economico-produttivo ed un bene ambientale (sentenze n. 1 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).

In sostanza le risorse geotermiche, considerate nel loro valore energetico e nel loro valore ambientale, sono ritenute «di pubblico interesse e di pubblica utilità» solo entro una determinata soglia di potenza energetica e sono, conseguentemente, divise in due categorie: l'una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di «interesse nazionale», l'altra, relativa alle risorse a media e bassa entalpia, di «interesse regionale o provinciale».
Infatti, il d.lgs n.22 del 2010, ponendosi come obiettivo la tutela della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana [...] sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposti a regimi abilitativi, procede ad una classificazione delle risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, stabilendo: che le risorse geotermiche ad alta entalpia «sono di interesse nazionale», cioè producono utilità pubblica per l'intero territorio nazionale; che quelle a media e bassa entalpia «sono di interesse locale» (recte regionale o provinciale), soddisfano cioè un interesse pubblico limitato ai residenti in una data Regione o Provincia; e che le risorse definite «piccole utilizzazioni locali» soddisfano un interesse puramente locale e sono sottoposte alla disciplina semplificata di cui all'art. 10 dello stesso decreto.
 
Alessio Elia
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