01/01/2013 - 01:00

Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ed imputabilità della condotta

L'art.192 del D. Lgs.. n.152/2006, che ha riprodotto l'art. 14, comma 3, del Decr. Legisl. n.22/1997, ai fini dell'imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come richiesto per l'autore materiale.
L'art.192 del D. Lgs. n.152/2006, che ha riprodotto l'art. 14, comma 3, del Decr. Legisl. n.22/1997, prevede una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, potendo essere adottata anche in assenza di una situazione in cui sussista l'urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza (T.A.R. Veneto, III, 29.9.2009, n.2454) e avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La norma, pertanto, ai fini dell'imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e delle connesse conseguenze sanzionatorie, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come richiesto per l'autore materiale (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 20.10.2009, n.1118; Cons. Stato, V, 19.3.2009, n.1612; T.A.R. Sardegna, 18.5.2007, n.975; 19.9.2004, n. 1076; T.A.R. Puglia, Bari, 27.2.2003, n. 872; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26.1.2000, n. 292). Pres. f.f. Cernese, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv. Pannone) c. Comune di Vairano Patenora(avv. Di Nocera) e altro (n.c.).

In tal senso si è espresso il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1481 che ha censurato (ex multis, TAR CAMPANIA, 15.12.2010, n.27375; 15.12.2009, n.8739; 9.6.2009, n.3159; 5.8.2008, nn. 9796 e 9795; 14.2.2008, n.841; 23.5.2007, n.5606; 16.4.2007, n.3727; 7.3.2007, n.1407; ma anche, T.A.R. Lombardia, Brescia, 15.5.2009, n.1038; Cons. Stato, V, 3.2.2006, n.439; 8.3.2005, n.935) l'operato dell'Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre in concreto profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, che sono necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti dal momento che non è sufficiente una generica "culpa in vigilando".

La stessa condizione di colpa che, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli autori materiali dell'abbandono non autorizzato di rifiuti, consentendo al Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento sotto pena di esecuzione in danno, consiste per lo più nella negligenza dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (Cons. Stato, V, 25.1.2005, n.136; T.A.R. Friuli V.G., 29.9.2000, n. 692).

Nella specie, non è stata ritenuta sussistente la colpa del proprietario di un'area che, per le sue caratteristiche anche in termini di estensione e modalità di uso, era oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, il che limitava in concreto la possibilità di custodia e vigilanza.
Andrea Settembre
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