01/01/2013 - 01:00

La delibera ARG/elt 9/11 del 2 febbraio 2011: ecco la certezza per le connessione di rete

Finalmente, la AEEG s'è espressa sulla questione della legittimità delle garanzie da prestare per la richiesta di connessione di rete: grazie all'azione cautelativa del TAR di Milano iniziano a sorgere i primi dubbi su norme che nascevano per evitare il congestionamento delle reti, ma in realtà hanno penalizzato lo sviluppo della green economy
Con la delibera ARG/elt 9/11 del 2 febbraio 2011 l'AEEG prende atto che al fine di garantire certezza e continuità nella gestione del servizio di connessione e prevenire situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori, è necessario applicare con efficacia erga omnes la misura cautelare disposta dal Tar Lombardia e quindi estendere a tutti i soggetti richiedenti la connessione alle reti elettriche la sospensione degli effetti degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, nonché della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo, fino alla decisione di merito sui ricorsi pendenti avverso i suddetti provvedimenti.

Per tale motivo, l'Authority in parola reputa fondamentale che i gestori della rete nelle more dei suddetti giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia: a) non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 o di cui all'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione; b) non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali secondo le modalità previste dall'articolo 33 del medesimo Allegato;

Partendo dai presupposti esposti, viene riconosciuta la possibilità di restituire, su richiesta dei soggetti interessati, i corrispettivi già versati, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, ai sensi dei suddetti articoli 32 e 5; di sospendere l'efficacia degli articoli 32 e 33 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, dell'articolo 5 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 e della deliberazione ARG/elt 173/10 limitatamente all'applicazione del corrispettivo, nelle more dei giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia, ferma restando la piena efficacia delle altre disposizioni delle suddette deliberazioni.

Per quanto riguarda i giudizi pendenti, i gestori di rete non devono esigere dai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 o di cui all'articolo 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione.

Di conseguenza, i gestori di rete non possono escutere le fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali secondo le modalità previste dall'articolo 33 del medesimo Allegato.
 
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Alessio Elia
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