01/01/2013 - 01:00

La tracciabilita' e rintracciabilita' della biomassa: il decreto MIPAF 2 marzo 2010

la gestione delle premialità legate alle biomasse di filiera e di filiera corta passa da un adeguato sistema di controlli per il quale il controllo on line effettuato dalle autorità compenti assume una indiscussa centralità
Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo k = 1,8 per i certificati verdi o alla tariffa omnicomprensiva deve presentare al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) con le modalita' di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008.

Altresì ed e' tenuto inoltre a: a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A; b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche di cui all'art. 4.

Ovviamente il MIPAAF attraverso la struttura informativa del SIAN (www.sian.it ), predispone una procedura tecnica che indica le modalita' operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilita' e rintracciabilita' delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'art. 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006 
Alessio Elia
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