01/01/2013 - 01:00

Tar ed energia elettrica

La giurisprudenza, in perfetta sintonia con l’articolo 41, L. 99/2009, riconosce la competenza del TAR Lazio, Roma in materia di energia elettrica.
La recente sentenza del TAR dell’Emilia Romagna Parma, Sez. I - 16 settembre 2010, n. 437 ha sottolineato cheai sensi del primo comma del citato art. 41, L. 99/2009, sono attribuite “alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati… relative ad infrastrutture di trasporto [di energia elettrica] ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale”.
Conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta ogni tribunale amministrativo adito per tale  fascia di controversie a favore di quello del Lazio sede di Roma.
Inoltre, il quinto comma della norma di cui sopra, dispone che i giudizi pendenti ad onere della parte interessata devono essere riassunti davanti al TAR Lazio, Roma, entro sessanta 60 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U.R.I. del 31.7.2009 ed entrata in vigore il successivo 15 agosto. 
Alessio Elia
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