01/01/2013 - 01:00

V.I.A E ENTE PARCO

L'Ente Parco nelle ipotesi di valutazione d'incidenza ambientale può esprimersi anche nel caso in cui i procedimenti amministrativi di analisi siao conclusi.
La conclusione della valutazione d’incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE, come rilevato dalla sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3493,
 non preclude all’Ente parco l’esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali, anche quando si sia già conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di incidenza.
In primo luogo, la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia e l’Ente parco).
Poi è opportuno ricordare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti in parola sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco.
In questa prospettiva, nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dallaProvincia .
Alessio Elia 
Alessio Elia
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