01/01/2013 - 01:00

Rinnovabili selvagge in Puglia, stop della Corte Costituzionale

Importante Sentenza della Corte Costituzionale: stop alla selvaggia distruzione del territorio della Puglia e della salute delle sue genti causata dalla speculazione delle fonti rinnovabili industriali da biomassa, eolico e fotovoltaico.
La Corte Costituzionale salva la Puglia dichiarando incostituzionale la Legge Regionale 31/08 in materia di energie rinnovabili, a seguito del ricorso presentato dal Tar Bari e dal Governo Italiano. Si tratta della legge, la 31/08, che ha reso in questi ultimi mesi e giorni la nostra regione l'eldorado delle rinnovabili in Europa, il luogo dove poter accedere ai lauti finanziamenti pubblici collegati alla produzione delle eco-energie, in maniera rapidissima, abbattendo i necessari e doverosi controlli e cautele, e semplificando ai minimi termini gli iter autorizzativi.
Si son potuti realizzare così impianti industriali veri e propri da fonte eolica, fotovoltaica e da biomasse, fino a potenze di 1MW (MegaWatt), con una semplice DIA, Dichiarazione di Inizio Attività, una sorta di auto-certificazione, presentata semplicemente al comune in cui si vuole realizzare l'impianto! La legge regionale 31 del 2008, andando in deroga alla legge nazionale, aveva innalzato illegittimamente, come oggi finalmente sancito, le soglie massime di potenza per la realizzazione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili; tali soglie erano e sono stabilite dal Decreto Legge n. 387 del 2003 (tabella A allegata alla norma), cui ci si dovrà finalmente ora attenere e conformare in Puglia; queste soglie sono ad esempio di 60 kW per l'eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa.
La L. R. 31/08 le aveva innalzate tutte addirittura a ben 1000 kW(kilowatt), equivalenti ad un 1MegaWatt, permettendo, nei fatti, di costruire senza alcuna garanzia di sicurezza per i cittadini ed il territorio, veri e propri impianti industriali, (con tutto il grave impatto ambientale che ciò comporta), con semplice autocertificazione, ed il tutto persino in zona agricola! Le basse soglie della legge dello Stato rientravano nella logica di favorire, con iter autorizzativi semplificati, gli impianti di piccola taglia, a basso impatto ambientale pertanto e per autoproduzioni d'energia per famiglie, imprese, aziende agricole, edifici pubblici.
Maggiori soglie di potenza, ha ribadito la Corte Costituzionale, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente, come aveva fatto con alcuni comma dell'articolo 3 della L.R. 31/08! Per soglie superiori a quelle previste dalla Stato, per la validità della semplice DIA, (tabella A del Decreto Legge n. 387 del 2003), la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all'Autorizzazione Unica, (un procedimento autorizzativo più complesso, che coinvolge la regione, i comuni e numerosi altri enti, e che offre maggiori garanzie per i cittadini e la loro salute), nel rispetto sempre delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003).
Tommaso Tautonico
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