01/01/2013 - 01:00

Salvaguardia degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche

L'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell'ambiente, l'inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea (CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08).
L'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat dispone che, in base ai criteri di cui all'allegato III, fase 2, della stessa e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), iii) di tale direttiva, la Commissione Europea predisponga, d'intesa con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei SIC sulla base degli elenchi allestiti dagli Stati membri.
Inoltre, l'allegato III della direttiva habitat enumera, relativamente alla fase 2 prevista in tale allegato, taluni criteri di valutazione di importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.
Ebbene, tali criteri di valutazione sono stati definiti in funzione dell'obiettivo di conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche.
Se fosse consentito agli Stati membri, nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dall'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell'ambiente sarebbe compromesso il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000. Tale obiettivo deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli Stati membri potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa riferimento l'art. 2, n. 3, della direttiva habitat.
Come affermato dalla Corte di Giustizia CE, Sez. II, Sentenza n. C-226/08 del 14 gennaio 2010, "l'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell'ambiente, l'inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea" (CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08).
Scarica la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08.
Andrea Settembre
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