20/08/2013 - 15:02

Decreto Valore Cultura

Il Decreto Legge 08.08.2013 n° 91 intitolato "Decreto Valore cultura" rappresenta un primo importante passo per un profondo e concreto ripensamento dello sviluppo economico: più promozione dell'arte e della bellezza insieme all'inventiva di chi, come i giovani, vuole dare un proprio contributo.

Il Decreto Legge 08.08.2013 n° 91 intitolato "Decreto Valore cultura" e contenente disposizioni "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U) del 09.08.2013 

Gli obiettivi che si pone questo provvedimento normativo sono rappresentanti dalla maggiore incentivazione possibile dell'informazione culturale e scientifica in Italia.


In questo modo il legislatore intende superare il forte tasso di "arretratezza" rispetto agli altri contesti europei.


Nello specifico le due direttive del decreto "Valore cultura" sono:


a) garantire la regolare apertura al pubblico dei siti culturali e archeologici nel territorio nazionale, valorizzando e sostenendo economicamente i beni e attività culturali più importanti ;


b) permettere ai giovani , anche in settori come l'arte e la musica, di sviluppare le proprie potenzialità.


Il decreto, poi, si sviluppa in tre capi:


Il primo intitolato "Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano", attribuisce particolare rilievo al sito archeologico di Pompei per il quale è stata istituita la figura di un direttore generale del 'Progetto Pompei' che dovrà definire le emergenze, assicurare lo svolgimento delle gare, migliorare la gestione del sito e delle spese.

Si compone delle seguenti disposizioni: articolo 1 "Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche"; articolo 2. "Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura""; articolo 3. "Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura"; Articolo. 4. "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura"; articolo 5 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi", per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela"; articolo 6 "Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea".


Viene il capo II intitolato "Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo".


Si compone delle seguenti disposizioni: articolo 7. "Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti"; articolo 8. "Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico" articolo 9 "Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema"; articolo 10 "Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali"; articolo. 11 "Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza".


Infine, il capo III intitolato "Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni, delle attività culturali" ha ad oggetto le modalità di reperimento e distribuzione delle risorse a favore dei beni e le attività culturali e si compone dei seguenti articoli: articolo 12. "Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati"; Art. 13 "Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; articolo 14."Oli lubrificanti e accisa su alcool"; articolo 15 "Norme finanziarie"; articolo 16 "Entrata in vigore".
 

Alessio Elia
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