11/11/2016 - 09:04

Aree marine protette: Senato licenzia legge di riforma dei parchi

L'Aula del Senato ha licenziato il nuovo testo in materia di parchi e aree marine protette. La parola ora passa alla Camera per l'approvazione definitiva del provvedimento.

Con 154 voti favorevoli, 47 contrari e sei astensioni, l’Aula del Senato ha approvato il provvedimento in materia di parchi e aree protette (ddl n. 119), nel testo licenziato dalla commissione Ambiente. La parola passa alla Camera per la seconda lettura del testo.
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Con 154 voti favorevoli, 47 contrari e sei astensioni, l’Aula del Senato ha approvato il provvedimento in materia di parchi e aree protette (ddl n. 119), nel testo licenziato dalla commissione Ambiente. La parola passa alla Camera per la seconda lettura del testo.

Il provvedimento fissa nuove norme in materia di aree protette classificandole in parchi nazionali, parchi naturali regionali e le riserve naturali, a cui si affiancano le aree marine protette.  I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi naturali regionali sono essi pure costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, ma nella loro definizione non vi sono riferimenti alle eventuali estensioni a mare. I parchi naturali regionale devono possedere requisti di valore naturalistico e ambientale tali da costituire, nell'ambito di una o più Regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Le riserve naturali, analogamente ai parchi naturali regionali, sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali (anche in questo caso, nessun riferimento ad eventuali estensioni a mare). Rispetto ai parchi naturali regionali, i requisiti sono differenti; le riserve naturali devono contenere una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.  Diversamente dai parchi, le riserve naturali possono essere statali o regionali, a seconda della rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati. Le aree marine protette sono  costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Secondo il provvedimento tutte queste aree appartengono alla rete ecologica europea denominata "Natura 2000” e concorrono alla conservazione della biodiversità ricadendo nell'ambito di attuazione della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.  La direttiva Habitat, che è uno dei fondamenti delle politiche comunitarie in materia di biodiversità, mette in campo misure che tengano conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà locali dei singoli Stati Membri. 

Dopo essersi soffermato sulle modalità di gestione dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione, delle zone di protezione speciale e della fauna selvatica, il testo definisce caratteristiche e funzionalità dell’Ente Parco. Inoltre l’articolo 10 riscrive, sostituendolo interamente, l'articolo 18 della Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 1991), sull'istituzione di aree protette marine. Il nuovo articolo stabilisce tra l’altro che sia il ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'Economia e della Difesa (per le aree di interesse militare), sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, istituisca con proprio decreto le aree protette marine. 

Rosamaria Freda
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