01/01/2013 - 01:00

Il federalismo energetico

Pubblichiamo volentieri l'articolo dell'ing. Paolo Vigevano, amministratore delegato di Acquirente Unico SpA, sul federalismo energetico, scritto per il mensile FORMICHE in uscita in questi giorni, il tema è di viva attualità.
Il settore dell'energia nell'ultimo decennio ha mostrato una serie di criticità dovute anche alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Il processo del decentramento comporta lo sviluppo diun contesto partecipativo dei cittadini, ma presuppone con altrettanta forza adeguati sistemi di coordinamento. Si aggiunge, poi, la necessità di operare per superare una situazione di diffusa sfiducia nei confronti dei decision maker. Su questo fronte l'Italia è distante dai comportamenti virtuosi che si riscontrano in altri Paesi europei. I mercati dell'energia in Italia sono ormai da anni al centro di trasformazioni profonde. Il processo di liberalizzazione, cominciato alla fine degli anni '80, è stato uno dei più artico­ lati in Europa. In Italia il recepimento delle direttive Ue ha dato e dà luogo a una successione ininterrotta di provvedimenti legislati­vi e di delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg).

La fissazione di obiettivi ambiziosi in materia di energia, combinata con i vincoli dei proto­colli di Kyoto e delle Conferenze mondiali sul clima, ha determinato l'avvio di politiche d'incentivazione della produzione da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico ed eolico), di grande impatto anche sul ruolo dell'utente finale, sia industriale sia domestico, non più solo consumatore ma anche pro­duttore. Tra le innovazioni tecnologiche da considerare ci sarà il previsto avvio della realizzazione di impianti di generazione da fon­te nucleare, che si interseca fortemente con la regolazione e con i poteri delle Regioni e delle amministrazioni locali. Ma la complessità maggiore è determinata dal contesto di riforme del Titolo v della Costituzione e il conseguente trasferimento di poteri dallo Stato alle Regioni e alle ammini­strazioni locali, in cui queste trasformazioni si realizzano senza l'aiuto di una Camera delle Regioni, cui nel nostro ordinamento sup­plisce, con poteri limitati. Il sistema delle Conferenze tra i diversi ambiti legislativi (go­verno, parlamento, regioni e città). Anche in questa "tempesta" di trasformazio­ni è compito del governo e dello Stato conti­nuare ad assicurare a cittadini, produttori e consumatori di energia la continuità di un quadro in cui operare con un adeguato livello di certezza.

In tale scenario vanno poste le difficoltà autorizzative e le criticità di un si­stema di incentivi alla produzione da fonti rinnovabili, considerato troppo oneroso ri­spetto a quelli in vigore negli altri Paesi. In realtà, la domanda da porre è se, al termi­ne di questi processi, ci troveremo in un Pae­se che, sul piano della produzione, distribu­zione e vendita di energia, avrà fatto o meno passi avanti e a quali costi in termini di com­petitività e di qualità ambientale. Lo sforzo del governo e dell'Aeeg muove in questa direzione, anche se nel periodo succes­sivo alla riforma del Titolo v l'incertezza del quadro normativo ha influito negativamente sullo sviluppo di un settore che, nel mercato elettrico liberalizzato, richiede investimenti rilevanti da parte di una pluralità di soggetti privati. Nello sviluppo delle strategie energe­ tiche s'incontrano tre profili: molteplicità delle fonti energetiche: molteplicità degli in­teressi coinvolti; molteplicità dei soggetti. Solo le istituzioni centrali sono in grado di garantire un coordinamento e una pianifica­zione coerenti di centrali e linee, special­mente in un contesto in cui ci sono Regioni con deficit ed altre con surplus.

D'altra parte, la libertà delle Regioni nel perseguimento di politiche energetiche all'interno di un quadro unitario di coordinamento e il loro coinvolgimento nell'attuazione delle strategie energetiche nazionali sono necessa­ri per garantire lo sviluppo coerente e inte­grato delle industrie e il benessere delle comunità locali. Nelle interazioni tra i vari livel­li di governo, i rischi di un malinteso federa­lismo energetico possono essere sia un eccesso d'inerzia, nel caso in cui benefici siano goduti anche da soggetti diversi da quelli che sostengono i costi, sia un eccesso di atti­vismo regolatorio, nel caso contrario. In questi anni la Corte Costituzionale è inter­venuta più volte su questo tema. Inizialmen­te (2001/2004), sulla base dell'art 43 essa ha ripetutamente giustificato la competenza sta­tale; poi, chiamata a pronunciarsi (2004/2008) per le reiterate conflittualità tra Stato e Re­gioni, ha ricollocato la materia nel quadro costituzionale e nel contesto dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali. Dal 2008 la Consulta ha preso atto che ci sono interessi diversi nelle decisioni energetiche e che ciò richiede, di volta in volta, un bilanciamento e una valutazione degli interessi prevalenti.

I quadro nornativo in materia di autorizza­zione di nuovi impianti è molto complesso, il punto di partenza è costituito dal decreto "sbloccacentrali" del 2002, cui ha fatto segui­to nel 2004 la legge n. 239 che ha riaffermato un ruolo maggiore dello Stato centrale. Poi, per superare le criticità affiorate nel tem­po, la legge n. 99/2009 ha previsto le procedu­re da adottare nel caso di mancata intesa con la Regione per le reti di trasporto dell'energia e gli impianti di potenza supetiore a 300 MW termici. La stessa legge prevede altri elemen­ti di semplificazione frazionalizzazione per varianti a elettrodotti esistenti e l'ulteriore deregolamentazione per la manutenzione delle reti di trasporto dell'energia. Pur sussistendo l'obbligo di consultazione, a sancire la competenza statale in materia di infrastrutture energetiche ci sono anche sen­tenze della Consulta che hanno dichiarato l'illegittimità dei divieti adottati da diverse Regioni alla localizzazione di impianti nucleari.

Le Regioni possono impugnare le leggi da­vanti alla Consulta, ma non legiferare in ma­terie che non sono di loro competenza, al fine di opporsi alla legislazione statale. Nell'ambito del federalismo energetico, una tipologia di impianti a sé stante è quella da fonti rinnovabili, il cui procedimento "uni­ co" (in sostituzione dei diversi iter autorizzativi) presenta evidenti criticità: il coinvolgi­mento di una pluralità d'interessi, difficil­mente riconducibili a unitarietà; la difficoltà nello svolgimento della Conferenza dei Ser­vizi e, infine, le incertezze burocratiche nella fase realizzativa. In conclusione, il settore dell'energia, che ha sperimentato una profonda trasformazione passando dal regime di monopolio al merca­to, nell'ultimo decennio ha mostrato una serie di criticità dovute anche alla ripartizio­ne di competenze tra Stato e Regioni. Il pro­cesso del decentramento comporta lo svilup­po di un contesto partecipativo dei cittadini, ma presuppone con altrettanta forza adegua­ti sistemi di coordinamento. Si aggiunge, poi, la necessità di operare per superare una situazione di diffusa sfiducia nei confronti dei decision maker. Su questo fronte l 'Italia è distante dai comportamenti virtuosi che si riscontrano in altri Paesi europei. Infine c'è un aspetto fondamentale: la defini­zione delle competenze e delle responsabili­tà. È necessario chiarire il più possibile chi prende le decisioni e chi si assume la respon­sabilità finale.
Ing. Paolo Vigevano
Tommaso Tautonico
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