01/01/2013 - 01:00

Certificazione energetica: il caso della Puglia

Stabilire chi ha la competenza per certificare un edificio non è così semplice, almeno considerando l'attuale situazione Italiana. Il Tar della Regione Puglia ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto.
Secondo la normativa nazionale, "sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici, quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che i professionisti singoli o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti."

La definizione è vaga, per cui alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Trentino Alto Adige) hanno deciso di istituire un proprio albo specifico, a cui sono ammessi i soggetti che hanno le competenze elencate dalla normativa nazionale oppure hanno seguito degli specifici corsi di abilitazione e sostenuto gli esami del caso.
Anche in questi casi però non è tutto semplice, e se ne è avuto un chiaro esempio in questi giorni, in cui il Tar della Regione Puglia ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, in cui si chiedeva l'annullamento della delibera della Giunta regionale pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15 dicembre 2009.

In base alla sentenza del Tar, gli ingegneri pugliesi potranno rilasciare gli ACE anche se privi dell'abilitazione regionale, poiché "la determinazione dei requisiti e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici è di esclusiva competenza dello Stato. Alle Regioni compete solamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale."

Non si è contestata la presenza di un albo regionale specifico, quanto alcuni punti della delibera, in particolare:
- l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica (ACE) degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione;
- i soggetti certificatori abilitati siano iscritti in un apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali;
- l'accreditamento dei soggetti certificatori ha una durata di cinque anni e per il mantenimento dell'accreditamento i soggetti certificatori devono sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi;
- l'accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale;
- i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo.

Gli Ordini professionali hanno sottolineato come la Regione abbia fatto riferimento al D.lgs. n. 192/2005; in tale decreto legge, si prevede l'emanazione di un d.p.r in cui possano essere determinati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento in modo da assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Tale d.p.r non è però ancora stato emanato. Quello che al momento è stato indicato in successive specifiche (art. 18, comma 6 del D.lgs. n. 115/2008) è che le disposizioni dello stesso decreto si debbano applicare alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria, cosa non valida nel caso della Regione Puglia.

Secondo gli ingegneri pugliesi, la delibera della Giunta Pugliese viola la divisione di competenze tra Stato e Regioni previsto dall'art. 117, comma 3 della Costituzione. I giudici del TAR hanno accettato questa tesi, indicando che è compito della legislazione statale creare nuovi profili professionali, individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2009 ha in precedenza stabilito che "... la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale".

Il Tar ha quindi annullato la Delibera n. 2272/2009 poiché in pratica crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, cosa assolutamente preclusa alle Regioni. Ci si chiede a questo punto se tale decisione da parte del Tar pugliese possa influenzare la situazione anche nelle altre regioni in cui è stato istituito un albo prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale.
Marilisa Romagno
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