01/01/2013 - 01:00

Toscana, regolamento per la certificazione energetica degli edifici

Con il Regolamento n. 17/r del 25 febbraio 2010, pubblicato sul BURT n. 12 del 3 marzo 2010, anche la Toscana ha completato il quadro normativo regionale in materia di certificazione energetica.
In Italia la certificazione energetica degli edifici parte da lontano, nel 2002 l'Unione Europea ha posto in essere la Direttiva europea 2002/91 stabilendo che a fare data dal 2006 venisse introdotto nei paesi membri, e quindi anche in Italia, il certificato energetico per gli immobili.
Nel 2005 per adempire alle disposizioni dettate dall'Europa, l'Italia ha emanato il decreto legislativo 192/2005 disponendo l'obbligo di dotare gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione di certificato energetico da allegarsi anche in caso di compravendita.
La Regione Toscana con legge n. 39 del 2005 ha legiferato in materia di energia, aggiornando la normativa regionale con la legge regionale n. 71 del 2009 per recepire la disciplina contenuta nel decreto legislativo 192 /2005 e nel suo regolamento attuativo, il DPR 59/2009 del 6/3/2009, nonché le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenute nel DM del 26/6/2009 - Ministero dello Sviluppo Economico
Il 3 marzo u.s. è stato pubblicato nel BURT il regolamento di attuazione della normativa regionale in materia di energia che completa il quadro del settore energetico nella nostra regione.
E' importante premettere che la normativa dettata dalla Regione Toscana non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né la disciplina inerente la figura del certificatore, per cui valgono le norme dettate a livello nazionale. La normativa invece amplia la casistica di edifici che devono possedere, o per i quali è esclusa, la certificazione energetica. Il regolamento prevede che, dal 18 marzo in Regione Toscana, gli edifici per i quali è obbligatorio l'attestato di certificazione energetica (ACE), siano i seguenti:
gli edifici di nuova costruzione,
gli edifici anche di superficie inferiore ai 1000 mq. oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione,
gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia inerenti l'intera struttura,
gli edifici isolati di superficie inferiore ai 50 mq e fino a 25 mq, al sotto di questa metratura è esclusa l'obbligatorietà dell'attestazione energetico,
gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e contratti similari) e locazione
Il regolamento esclude, invece, l'obbligo di attestazione energetica per:
i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili,
i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni,
i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 25 metri quadrati,
gli edifici dichiarati dagli enti preposti non abitabili o non agibili,
gli edifici destinati alla demolizione,
gli edifici esclusi dall'obbligo dell'ACE (attestato di certificazione energetica) già dal DM Ministero Sviluppo Economico del 26/06/2009 contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, come ad esempio i box, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali, gli impianti sportivi etc).
Nel caso in cui non venga acquisito il certificato di attestazione energetica non è prevista alcuna sanzione pecuniaria ma l'immobile viene automaticamente posto in classe G, ovvero la classe energetica più bassa, che delinea un immobile con pessime prestazioni energetiche, se il certificato doveva essere redatto in occasione di trasferimento di immobile o locazione; mentre negli altri casi, esempio l'ipotesi di nuova costruzione e altri casi in cui risulta obbligatorio l'ACE, la mancanza di certificazione energetica comporta anche l'inefficacia del certificato di fine lavori e di agibilità/abitabilità.
Il regolamento stabilisce, altresì, in maniera dettagliata all'art. 6, primo e secondo comma, il contenuto l'ACE (attestato di certificazione energetica), attribuendo alla Regione il compito di definire la modulistica necessaria.
L'ACE deve essere redatto e sottoscritto da soggetti abilitati, a livello nazionale verrà disposta dal ministero competente una normativa che disciplinerà i requisiti dei soggetti abilitati, nelle more della realizzazione di questa normativa la Regione Toscana non ha previsto a livello regionale requisiti specifici, pertanto non esiste un albo dei certificatori energetici. I soggetti abilitati a redigere l'ACE dovranno avere i requisiti previsti nelle disposizioni dell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
In base alle disposizioni dell'allegato III i soggetti abitati sono tecnici operanti anche come dipendenti di enti ed organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private (comprese le societa' di ingegneria) nonchè liberi professionisti singoli o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. I tecnici abilitati operano quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.
Nella nostra Regione non sono previsti corso abilitanti pertanto i soggetti certificatori sono solo e soltanto quelli indicati sopra.
Per quanto attiene alle modalità di trasmissione dei certificati energetici la Regione Toscana ha previsto l'utilizzo di procedure informatizzate, che dovranno essere attivate entro un anno dalla pubblicazione del regolamento sul BURT, nelle more le pratiche potranno essere inviate via mail al seguente indirizzo: certificazione-energetica@regione.toscana.it , dotandosi di firma digitale oppure potranno essere gestite in formato cartaceo ed inviate a: Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientale, Settore Miniere ed Energia, Via di Novoli 26, 50127 Firenze.
Il certificato deve essere trasmesso alla Regione Toscana entro 15 giorni dalla data di consegna dello stesso al richiedente.
Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici si comporrà dell'archivio informatico degli attestati di certificazione e dal catasto regionale degli impianti di climatizzazione. Il regolamento prevede anche le modalità di verifica della regolarità, completezza e veridicità delle attestazioni, di competenza dei Comuni, e l'introduzione della targa energetica per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico con superficie superiore a 1000 metri quadrati.
Tommaso Tautonico
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