20/09/2016 - 15:44

Vino italiano patrimonio culturale del nostro Paese. Lo stabilisce il nuovo testo unico

Il vino e i territori viticoli sono patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Punta a questo riconoscimento il testo unico sul vino, attualmente all'esame della Camera, che raccoglie, in parte modificandola, la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.
Il provvedimento mira infatti a riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. In primo luogo il testo definisce come vitigno autoctono italiano il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. L'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari.
 
Solo le varietà da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono. Il ministero delle Politiche agricole istituisce una schedario viticolo dove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo. Viene inoltre definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. A questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione, ma anche per la produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento. In merito alla produzione di mosto cotto viene ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché essa riguardi i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L' elaborazione di alcuni prodotti a base di mosti e di vini negli stabilimenti promiscui potrà essere lecita previa comunicazione preventiva.
 
La detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, viene elevata al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno. Vengono enucleate le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici inserendo una deroga al divieto per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine o attrezzature impiegate per le pratiche enologiche autorizzate. In merito alla normativa sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, sono stati definiti gli ambiti territoriali, specificando che, solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone purché designate con uno specifico nome geografico ed essere previste nel disciplinare di produzione.
 
Quanto alla procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche il testo prevde che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal ministero, d'intesa con la regione competente .Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più da dieci, come attualmente previsto. La cancellazione della protezione europea è richiesta dal ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT).
Nei disciplinari di produzione deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. E' stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione. Per i vini DOP , in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale.
 
Viene, poi, disciplinata la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; durante l'esame in Commissione è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze. Riguardo all'etichettatura, presentazione e pubblicità, è stato rivista la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.
 
I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a quindici litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo da evitarne il riutilizzo. Per i vini DOC può essere utilizzato tale contrassegno o, in alternativa, il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.
 
Quanto alla denominazione, produzione e commercializzazione degli aceti, le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri; gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. Nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. E' comunque vietato l'uso dei termini "DOC", "DOP" "DOCG" "IGT" o "IGP".
 
Il testo, in materia di tutela del Made in Italy stabilisce che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli. Nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
 
Infine, in ordine al sistema sanzionatorio, viene introdotta la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.
Rosamaria Freda
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