01/01/2013 - 01:00

Vincoli ed impianti IAFR: sentenza TAR Campania 26 novembre 2010, n. 25869

La sentenza che di seguito si esamina testimonia che l'interesse alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere sempre bilanciata con altri valori ed esigenze pubbliche ugualmente tutelate dalla Costituzione: la tutela dell'ambiente, del paesaggio con tutte le implicazioni che presuppongono
L'eccessivo congestionamento del territorio comunale per effetto della precedente caotica installazione di impianti eolici può determinare la incompatibilità ambientale di nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale disponibile in una determinata zona.
Tale ragione ben può essere valutata, come prevalente, sulle ragioni incentivanti sottese all'intera disciplina sulle fonti di energia rinnovabili.
Le centrali eoliche (wind farm) sono dei veri e propri impianti industriali (infatti sotto un profilo fiscale sono degli opifici), spesso posizionati in zone di pregevole impatto ambientale, incompatibili con la vocazione spiccatamente naturalistica di questi territori.
La pronuncia in esame ha importanza se si considera che l'interesse alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere sempre bilanciata con altri valori ed esigenze pubbliche ugualmente tutelate dalla Costituzione: la tuela dell'ambiente, del paesaggio con tutte le implicazioni che presuppongono.
E' interessante al riguardo la sentenza TAR Puglia Lecce Sez I 12.07.2009 n.1890, poi smentita dal Consiglio di Stato, secondo cui è necessario negare la possibilità di costruire impianti ad energie rinnovabili (IAFR) anche in assenza di specifici vincoli se risultano attestati in riferimento ad un territorio degli indizi di culturalità e cioè tracce di tradizioni, credenze delle comunità locali di interessante valore antropologico.
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Alessio Elia
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