16/07/2013 - 15:46

VIA ED EOLICO - LA LEGGE REGIONALE SARDA

Incostituzionale la sottrazione del minieolico alla procedura di valutazione di impatto ambientale
La riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001) ha avuto l'effetto di esacerbare la conflittualità dei diversi livelli di governo della Repubblica dando la stura ad un contenzioso costituzionale tra livello centrale e regionale che è ancora lontano dall'essersi definito e placato.
La maggior parte del lavoro della Corte Costituzionale viene assorbito, ormai, dalla questioni relative all'esatto riparto delle competenze in materia di competenza legislativa esclusiva e concorrente tra lo Stato e le Regioni.
Un grado ed un'intensità di litigiosità che per molta parte è il frutto avvelenato di una riforma non completamente ponderata nei suoi effetti immediati e concreti e dall'altro ascrivibile alla complessiva crisi di identità e di funzioni che la statualità contemporanea vive sia in rapporto alla crescita dal basso delle autonomie sia al nuovo contesto metanazionale europeo.
La crisi si manifesta, oltre che in rapporto alla questione del riparto delle competenze, nella bulimia produttiva dei diversi legislatori cui corrisponde una generale perdita di qualità e chiarezza della normazione. Normazione, peraltro, per molta parte pigramente recettiva di quella di livello europeo.
La materia energetica è un nodo centrale ed ineludibile di qualsiasi riflessione sul tipo di società che la scelta legislativa va a disegnare sia nell'immediato presente che in una prospettiva di medio-lungo periodo.
L'Unione Europea con i diversi "pacchetti energia" succedutisi nel tempo ha indicato il solco della politica energetica declinandolo in termini di sostenibilità e tutela ambientale, sicurezza degli approvvigionamenti e radicale riconversione dello schema fossile ereditato dal modello di sviluppo otto-novecentesco dell'industria e della società europei.
Il modello, in presenza di vincoli non più eludibili che ormai pongono in questione la stessa sopravvivenza della specie e dell'ecosistema, è per un verso necessitato ma fa emergere sollecitazioni violente che si manifestano già internamente all'industria energetica (nello scontro in atto tra fossili e rinnovabili).
Pone, inoltre, problemi di legittimazione sostanziale sul versante regolatorio-amministrativo. Le Autorità Indipendenti, che indubbiamente possiedono requisiti di elevatissima professionalità tecnico-amministrativa, rimangono, comunque, organi tecnici e non politici e possono scontare di riflesso la crisi generale che attanaglia la democrazia rappresentativa contemporanea potendosi riproporre per esse il fenomeno già noto di supplenza del potere politico già osservato e descritto in relazione agli organi giurisdizionali.
In questo contesto la Corte Costituzionale si trova a dover esercitare il suo magistero di presidio dei valori fondamentali, quale quello della tutela dell'ambiente, da produzioni normative capaci di offrire letture riduttive dei valori in questione che possono fare aggio giustificativo anche sulla gravissima e sistemica crisi economica.
La Corte, peraltro, con la sua giurisprudenza ha mostrato fermezza contro i tentativi, che per essere stati molteplici non si possono definire isolati, di diverse e distinte normative regionali che si risolvevano nell'effetto concreto di sottrarre alla valutazione di impatto ambientale progetti e intraprese economiche. La Corte nel dichiarare l'illegittimità di tali previsioni ha ribadito che "l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale".
La sentenza n. 188 dello scorso 3 luglio si inserisce in questa dinamica. Con essa la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
La norma regionale prevedeva che "gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale".
Per completezza va aggiunto che con successiva legge - L.r. n. 25/2012 art. 8 - la Regione Sardegna aveva integrato la predetta disciplina prevedendo che "sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni."
La norma impugnata però continuava a dispiegare i propri effetti ratione temporis con riferimento alle procedure iniziate sotto la vigenza dell'originaria previsione.
La Corte Costituzionale ha dichiarato, dunque, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per contrarietà con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione laddove la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali vengono ricomprese nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
La contrarietà al riparto di competenze costituzionali emerge dal contrasto della norma regionale con le previsioni contenute nell'art. 6 D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) laddove la valutazione di impatto ambientale viene prevista per "i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto" e nella lettera c-bis) dell'Allegato III alla Parte II del medesimo D. Lgs. che prevede l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali".
Come si diceva sopra la linea interpretativa resa dalla Corte con la sentenza in commento si inserisce in termini di continuità con le precedenti pronunce con le quali la Corte ha già fatto valere il riconoscimento della competenza esclusiva statale in ordine alla tutela ambientale dal tentativo delle normative regionali di inserire alcune previsioni sottosoglia in grado di neutralizzare per tali categorie le previsioni in tema di valutazione di impatto ambientale.
Vanno in tal senso ricordate la sentenza n. 67 del 2011 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, lettera c), legge regionale Basilicata n. 1 del 2010 che esonerava dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli impianti eolici inferiori alla soglia di 1 MW (0,5 MW per quelli ricadenti in aree protette) ribadendo anche in quella occasione la natura inderogabile della normativa statale di riferimento laddove prescrive la sottoposizione a procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici come espressione del valore della tutela ambientale.
Va anche ricordata la sentenza n. 127 del 2010 che, sebbene resa in relazione all'aspetto più generale della materia dei rifiuti, era anch'essa espressiva dell'indicato orientamento della Corte in tema di riparto di competenza Stato-Regioni sulla tutela ambientale.
La normativa sarda sull'eolico aveva già ricevuto una bocciatura dalla Corte che con la sentenza n. 224 dell'ottobre 2012 aveva dichiarato l'incostituzionalità della legislazione regionale che individuava le aree inidonee per la produzione eolica.
Vincenzo Tabone
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