01/01/2013 - 01:00

Valutazione discrezionale del Giudice ad impartire l'ordine di demolizione ai fini dell'interesse ambientale alla tutela del territorio

In materia urbanistica, la potestà autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la demolizione non è incompatibile con quella attribuita all'amministrazione di emettere analogo provvedimento, concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo risultato diretto al ripristino dell'interesse urbanistico e ambientale alla tutela del territorio (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 10/01/2012 (Cc. 15.12.2011), Sentenza n. 190).
La Corte di Cassazione penale, Sez. 3^, del 10/01/2012, con sentenza n. 190, si è pronunciata sul ricorso proposto da S. W. avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze - GE - in data 30.09.2010 che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire (emessa dal PM) opere edilizie abusive oggetto di sentenza di condanna irrevocabile, essendo intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio da parte del Comune di Orbetello. Con la sentenza irrevocabile era stata, peraltro, ordinata la demolizione di opere abusive. La demolizione del manufatto era stato eseguito dall'autorità comunale.

In particolare, il condannato chiedeva la sospensione dell'ordine di demolizione e dell'ingiunzione a demolire emessa dal PM assumendo che aveva presentato domanda di condono edilizio ex art 32 del d. 1.30.09.2002 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326 sulla quale si era formato il silenzio-assenso da parte della PA. L'imputato aveva integrato il petitum chiedendo che venisse riconosciuta la sanabilità dell'opera abusiva.

Che il GE, nel valutare la domanda, rilevava: che non sussistevano i presupposti per la condonabilità dell'opera; che per l'inconferenza della documentazione prodotta e per l'esistenza di atti univoci in senso contrario della PA non si era formato il silenzio-assenso.

Che le censure sono state riproposte in sede di legittimità unitamente a nuove altre introdotte col ricorso: l'opera non contrasterebbe con gli strumenti urbanistici; assenza di una esecuzione penale direttamente attuata dall'autorità comunale che, nella specie, aveva eseguito la demolizione su delega della Procura Generale, sulla quale dovevano gravare le relative spese; al GE compete il compito di risolvere le questioni relative alla compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa (provvedimento di condono edilizio assistito da silenzio-assenso) e dall'AG e non al PM.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione "l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa" [SU n. 15/1996, RV. 205336].

L'ordine di demolizione impartito con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo in ipotesi di attuale inconciliabilità con atti amministrativi che abbiano sanato l'abuso, sicché la mera pendenza di una pratica di condono non comporta l'automatica sospensione dell'ordine di demolizione [Cassazione Sezione III, n.11051/2003, 30/01/2003 - 11/03/2003, Ciavarella; RV. 224347], essendo devoluta al GE la valutazione discrezionale dei contemperamento, allo stato degli atti, dell'interesse pubblico del ripristino della legalità e di quello del condannato a evitare l'irreparabilità di un pregiudizio in pendenza di un procedimento che potrebbe sfociare nell'eliminazione della sanzione amministrativa.

Secondo la Corte, nella specie, non era intervenuto silenzio-assenso in quanto:
- la domanda di condono non presentava i requisiti previsti dalla legge,
- erano intervenuti plurimi atti della PA contrari all'accoglimento della domanda impugnati davanti al giudice amministrativo.

"La potestà autonomamente concessa al giudice penale di ordinare la demolizione non è incompatibile con quella attribuita all'amministrazione di emettere analogo provvedimento concorrendo entrambe al conseguimento del medesimo risultato diretto al ripristino dell'interesse urbanistico e ambientale alla tutela del territorio" (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 10/01/2012 (Cc. 15.12.2011), Sentenza n. 190).

"Conseguentemente, l'ordine di demolizione impartito dal giudice è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello analogo spettante alla PA, che può agire anche su impulso del PM legittimamente operando la demolizione a spese del condannato inadempiente" (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 10/01/2012 (Cc. 15.12.2011), Sentenza n. 190).

La Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Andrea Settembre
autore