06/03/2013 - 19:40

Valutazione dell'inquinamento e bonifica siti

L'amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare una analisi comparativa delle soluzioni che possono essere seguite per effettuare la bonifica di suoli inquinati.

L'adozione di provvedimenti per disporre bonifiche di siti inquinati presuppone necessariamente un accurato e preventivo accertamento degli estremi dell'inquinamento e della collegata situazione di pericolo nonché da una approfondita valutazione dell'inefficacia di altre possibili misure alternative a quelle che si intende disporre.


In questo settore considerato di particolare sensibilità, la Pubblica Amministrazione non può astenersi dal valutare in termini comparativi vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni adottabili ed a fornire prova della predetta attività, anche in relazione al conseguente rapporto costi benefici delle soluzioni prescelte.


Per quanto riguarda l'aspetto normativo si deve ricordare il d.lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare (artt. 242 e 244); che il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica (art.245); che nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica sono realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250) che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (253).


Da questo contesto legislativo deriva che, nel caso in cui l'Amministrazione non provi che l'inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile al proprietario dell'area, a quest'ultimo non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un'ottica di recupero del sito.


Infine, si ricorda la posizione della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 56, del 9 gennaio 2013) la quale ha sottolineato la necessità del rigoroso accertamento del nesso di causalità fra il comportamento del "responsabile" ed il fenomeno dell'inquinamento, affermando che tale accertamento deve essere fondato su una adeguata motivazione e su idonei elementi istruttori nonché "su prove e non su mere presunzioni". 

Alessio Elia
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