01/01/2013 - 01:00

Trasporto illegale di rifiuti pericolosi e non pericolosi in aree dichiarate in stato di emergenza

E' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle fattispecie di cui all'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, convertito con legge n. 210 del 2010, in quanto, la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione - Corte di Cassazione Penale, Sez.3^ 30 gennaio 2012 (Ud. 20/10/2011)Sentenza n.3584.
La Corte di Cassazione Penale, Sez.3^ 30 gennaio 2012 (Ud. 20/10/2011) Sentenza n.3584 ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle fattispecie di cui all'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, convertito con legge n. 210 del 2010, relativa alla disciplina di emergenza concernente lo smaltimento di rifiuti in alcune aree.

Secondo il ricorrente la norma contestata avrebbe violato gli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, con ciò eccependo l'illegittimità costituzionale della stessa, nonché l'art. 102 Cost..

Nel caso di specie, infatti, il sig. B. A., aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28 settembre 2010 con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva applicato, su richiesta delle parti, al predetto la pena patteggiata per il delitto di cui agli artt. 6, c.1 lett. d) del D.L. n. 172 del 6/11/2008 in relazione all'art. 256 del D.Lgs n. 152 del 2006, per aver trasportato illegalmente rifiuti non pericolosi (residui ferrosi e materiale edile) e pericolosi (batterie esauste) in aree nella quale era stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31/12/2012, per lo smaltimento dei rifiuti urbani con DPCM 9 luglio 2010, fatti accertati in Barcellona Pozzo di Gotto il 3 settembre 2010.

Secondo la Corte risulta manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle fattispecie di cui all'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, convertito con legge n. 210 del 2010, in quanto in relazione ai primi tre parametri costituzionali evidenziati, la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione, escludendo:

a.    sia la denunciata violazione dell'art. 77, Cost. avendo, nel caso di specie, il Governo e le Camere valutato come urgente l'esigenza di consolidare i risultati positivi ottenuti nella grave situazione di emergenza concernente lo smaltimento dei rifiuti in alcune aree, valutazione di necessità ed urgenza che appartiene all'ambito dei giudizi politici a tali organi spettanti,

b.    sia la violazione dell'art. 3 Cost. poiché "la previsione di un trattamento penale più severo per i responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale non è manifestamente irragionevole e costituisce una tutela rafforzata che il legislatore ha ritenuto di dover garantire alle popolazioni coinvolte dall'emergenza rifiuti in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce a tali illeciti una maggiore offensività, risulta rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore",

c.    sia la lamentata violazione della riserva di legge imposta dall'art. 25, secondo comma, Cost. per il rilievo che le disposizioni di tale legge non contengono norme penali in bianco, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste.

Risulta del pari manifestamente infondato, sostiene il collegio, il richiamo alla lesione della disposizione di cui all'art. 102 Cost, posto che la competenza a giudicare i reati commessi in tali aree spetta al giudice penale competente secondo le regole generali previste nel codice di procedura penale.

Il presente ricorso è stato dichiarato pertanto inammissibile ed alla dichiarazione di inammissibilità del gravame sono conseguiti, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma di mille euro in favore della Cassa delle Ammende.
Andrea Settembre
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