01/01/2013 - 01:00

Tica e saturazione virtuale delle reti

Il Consiglio di Stato in sede cautelare fissa i principi ispiratori della materia
Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, con ordinanza n. 1881/2012 depositata lo scorso 16 maggio, si è pronunciato su alcuni aspetti critici e controversi che caratterizzano il Testo integrato connessioni attive (Tica) soprattutto in relazione ai profili problematici legati alla saturazione virtuale delle reti.
Il Collegio preliminarmente ha riaffermato la potestà insindacabile dell'AEEG nella determinazione delle misure idonee a contrastare la saturazione virtuale delle reti. Tale potestà, però, deve essere esercitata tenendo a mente le coordinate indefettibili che valgono a ricondurre le stesse misure entro il reticolo della legittimità ordinamentale.
Le misure, infatti, quali che siano, devono rispettare i principi basilari di proporzionalità e di non aggravamento. Le misure adottate, inoltre, devono essere tali da non scoraggiare nuovi investimenti nel settore e, quindi, "non addossare agli investitori i rischi ad essi non imputabili sia della divaricazione temporale tra la realizzazione del progetto di connessione alla rete ed il rilascio dell'autorizzazione unica regionale sia del mancato rilascio di quest'ultima".
Sulla base di queste coordinate di fondo è stata accolta in sede cautelare la sospensione della previsione di un corrispettivo e/o garanzia ex ante che andrà restituito/non escusso ex post in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per fatto non imputabile all'operatore.
Il profilo critico messo in risalto dalla pronuncia che si commenta è proprio il carattere preventivo dell'obbligazione a carico dell'operatore che impone a quest'ultimo un esborso in un momento in cui vi è incertezza circa l'an e il quando del rilascio dell'autorizzazione e soprattutto in un momento in cui nessun fatto imputabile gli può essere ascritto circa il mancato rilascio dell'autorizzazione.
Vincenzo Tabone
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