17/11/2012 - 12:21

Testo unico edilizia e le distanze tra le costruzioni

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.5064 del 24 settembre 2012 ribadisce la diversa natura delle prescrizioni pubblicistiche e privatistiche che caratterizzano la disciplina dell’edilizia e dell’urbanistica.

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.5064 del 24 settembre 2012 ha affermato che le distanze prescritte (art. 873, c.c.) nel mero interesse privato fra gli edifici, nonché fra questi ed i confini, sono derogabili con il consenso fra vicini.


Invece, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che le distanze prescritte nella disciplina  urbanistica (sistematizzata, tra l’altro, nel testo unico dell’edilizia, e nel piano urbanistico, non sono suscettibili di modifica.


Infatti, le prescrizioni in parola nascono a tutela dell'interesse pubblico ad una progettazione urbanistica sistematicamente ordinata, a meno che la deroga non sia esplicitamente prevista dalla legge, ai sensi dell’art. 38, comma 1, legge urbanistica provinciale, applicabile solamente alle zone di espansione e come tale (norma che sancisce un'eccezione) non estensibile per analogia alle zone di riempimento.

Quest’ultima categoria differisce da quanto stabilito dal suddetto articolo del codice civile secondo cui “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. 

Alessio Elia
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