01/01/2013 - 01:00

Tar Veneto, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2623: Rifiuti - Abbandono - Ordine di rimozione e smaltimento - Competenza

L'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - E. s.p.a. (avv. Cerruto) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana).
Sulla scorta dei principi generali di cui all'art. 178 d.lgs. n. 152/2006 e tenuto altresì conto dell'obbligo sancito dall'art. 212 di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti anche per gli intermediari senza detenzione, non può ritenersi che la mancata disponibilità del rifiuto da parte di questi ultimi implichi l'esenzione da ogni responsabilità in ordine alla sua gestione. Una simile affermazione confligge con i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei rifiuti e non rende ragione dell'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti che non avrebbe alcun senso se l'intermediario senza detenzione dei medesimi fosse parificato ad un qualsiasi altro intermediario (cfr. TAR Veneto n. 40/2009 con la quale si è affermato che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi: l'estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda, infatti, sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente - principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l'art. 174, par. 2, del Trattato). Ne consegue che il Comune può correttamente individuare nell'intermediario senza detenzione il destinatario dell'ordine di rimozione dei rifiuti. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - E. s.p.a. (avv. Cerruto) c. Comune di Sona (avv.ti Bezzi e Stefana.
Clicca qui per scaricare la sentenza.
Riccardo Bandello
Editore