01/01/2013 - 01:00

TAR VENETO, Sez. III - 20 ottobre 2009, n. 2623 - Rifitui, abbandono

Abbandono - Ordine di rimozione e smaltimento - Intermediario senza detenzione - Responsabilità - Artt. 178 e 212 d.lgs. n. 152/2006.
L'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 sancisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti anche per gli intermediari senza detenzione. la mancata disponibilità del rifiuto da parte di questi ultimi implichi l'esenzione da ogni responsabilità in ordine alla sua gestione. Questo però va in conflitto con i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente la gestione dei rifiuti e non rende ragione dell'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti che non avrebbe alcun senso se l'intermediario senza detenzione dei medesimi fosse parificato ad un qualsiasi altro intermediario.
L'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa.
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Tommaso Tautonico
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