01/01/2013 - 01:00

TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n. 2226: Impianti di produzione alimentati da fonte eolica - Realizzazione - D.I.A

Le attestazioni che devono accompagnare la dichiarazione consentita dall'articolo 27 della legge regionale Puglia 19 febbraio 2008 n. 1 non possono che ricalcare in linea di massima la documentazione da produrre con l'istanza per l'ottenimento appunto dell'autorizzazione, di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.
La denuncia d'inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria. Di riflesso, le attestazioni che devono accompagnare la dichiarazione consentita dall'articolo 27 della legge regionale Puglia 19 febbraio 2008 n. 1 non possono che ricalcare in linea di massima la documentazione da produrre con l'istanza per l'ottenimento appunto dell'autorizzazione, di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Ciò conduce alla conclusione che, nell'assenza della documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d'inizio attività non può reputarsi formalmente presentata e che quindi dalla data del suo deposito non può iniziare a decorrere il termine dilatorio di 30 giorni.
Inoltre, alla denuncia d'inizio attività d'installazione e di produzione di elettricità da fonte eolica sono applicabili gli stessi principi elaborati in tema di denuncia edilizia. La DIA deve pertanto essere prodotta, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal soggetto legittimato, ovvero da "Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività". In altre parole, per edificare è necessario che il soggetto istante sia o il titolare del diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede il permesso; quindi anche il locatario se il contratto di locazione reca l'esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all'esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri (Cass. civ., III sez., 15 marzo 2007 n. 6005; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2882; 4 febbraio 2004 n. 368; T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 luglio 2001 n. 2211; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 1 luglio 2008 n. 338).Spetta al Comune la verifica del possesso del titolo, la cui mancanza impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto (Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000 n. 3525; Sez. V, 12 maggio 2003, n. 2506; Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3027; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 febbraio 2007 n. 53; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007 n. 16213; T.A.R. Basilicata, 19 gennaio 2008 n. 15). Pres. Allegretta, Est. Adamo - L.S. (avv.ti Lofoco e Iacovelli) c. Comune di Orta Nova.
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Riccardo Bandello
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