01/01/2013 - 01:00

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV - 26 ottobre 2009, n. 4896

Acque pubbliche - Giurisdizione del TSAP - Limiti - Fattispecie - Servizio idrico integrato - Pubblici servizi - Giurisdizione esclusiva del TAR - Art. 7, c. 1, L. n. 205/2000 - Gestore del servizio - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuito - Artt. 153 e 143 d.lgs. n. 152/2006 - Oggetto dell'affidamento - Nozione di proprietà pubblica - Interpretazione estensiva - Esclusione.
La giurisdizione del T.S.A.P. sussiste soltanto nei casi in cui "i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (...), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche" (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614).
(fattispecie relativa alla controversia in ordine alla possibilità di ricomprendere tra le infrastrutture del soggetto gestore del servizio idrico a livello provinciale anche un impianto di trattamento rifiuti. In rapporto a tale fattispecie, il TAR ha ritenuto applicabile anche l'art. 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000 che ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nell'ambito del quali va sicuramente ricompresso il servizio idrico integrato).
Inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) "le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato".
Oggetto di affidamento, normativamente previsto, sono pertanto soltanto "gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica" individuati dall'art. 143 citato.
La nozione di proprietà pubblica di cui alla ricordata norma deve essere interpretata in senso letterale, non potendosi ricomprendere nel suo significato anche quei beni appartenenti a soggetti privati, affidatari di un servizio pubblico oppure partecipati, in misura anche totalitaria, da un soggetto pubblico. Trattandosi difatti del trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro, quindi di una procedura di tipo ablatorio, non sembra possibile procedere ad interpretazioni estensive che determinino un sacrificio - in evidente violazione del principio di legalità - del diritto di proprietà di soggetti non contemplati espressamente dalla normativa.
Pres. Lao, Est. De Vita - A.s.p.a. (avv. Scoca) c. Consorzio Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia (avv.ti Guffanti e Mazzocco).
Riccardo Bandello
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