01/01/2013 - 01:00

Stoccaggio geologico di CO2: recepimento della Direttiva 2009/31/CE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 146 del 25-06-2010 (Supplemento Ordinario n. 138) la Legge Comunitaria, contenente l'articolo 16 riguardante il recepimento della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce regole per l'individuazione dei siti da dedicare al deposito di biossido di cabonio (CO2).
Lo stoccaggio, infatti, dovrà essere subordinato ad una autorizzazione rilasciata dalle Autorità pubbliche competenti e al rispetto, da parte dei gestori dei siti, di precisi parametri ambientali, professionali e di garanzia finanziaria.

L'articolo 16 stabilisce in particolare che nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE il Governo è tenuto a non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2, fissa i seguenti principi e i criteri direttivi dei decreti legislativi da adottarsi su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze:

a) le attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio debbono essere svolte in base a concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, laddove previsto, dalle amministrazioni locali competenti;

b) il rilascio della concessione è condizionato dallo svolgimento di indagini geologiche, anche con prove di iniezione, con oneri a carico del richiedente;

c) deve essere garantita la sicurezza del confinamento del biossido di carbonio con analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni;

d) debbono essere stabiliti gli obblighi in fase di chiusura dei siti, in particolare la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle responsabilità alle autorità competenti;

e) debbono essere stabilite adeguate garanzie tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;

f) debbono essere previste forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
Roberta Colella
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