01/01/2013 - 01:00

Sistri: novità mancate per il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 18 febbraio 2011 n.52

Con il presente intervento si descrivono i principali cambiamenti ipotizzati e già de facto abrogati, già prima di nascere, relativi al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52 e cioè al sistema SISTRI
Con il presente intervento si descrivono i principali cambiamenti ipotizzati e già de facto abrogati, già prima di nascere, relativi al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52 e cioè al sistema SISTRI. Tali modifiche avrebbero fatto parte di un atto normativo che il ministro per l'ambiente avrebbe dovuto licenziare allo scopo di implementare e dare coerenza alla tracciatura dei rifiuti.

In via preliminare e per evitare equivoci vale la pena sottolineare che quanto verrà di seguito esposto, di fatto, rappresenta previsioni prive di effetto poichè l'articolo 6 del decreto legislativo 13.08.2011 n.138 prevede l'abrogazione delle norme sul SISTRI; l'unico scopo di questo intervento è quello di evidenziare come il sistema di tracciamento dei rifiuti si sarebbe sviluppato se non vi fosse stato un sostanziale ripensamento sulla materia.

In primo luogo, al fine di facilitare l'operatività delle aziende, soprattutto di grandi dimensioni, veniva prevista la facoltà per gli operatori di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte.

Il numero massimo di dispositivi che si poteva richiedere , nonché il relativo costo, sarebbero stato oggetto di uno specifico allegato alla norma.
Poi, nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non fosse stato attivato un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduceva la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Nel caso del soggetto tenuto agli obblighi SISTRI ma privo di mezzi informatici, la compilazione sarebbe stata effettuata per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della scheda movimentazione, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

Tuttavia, la nuova disciplina prevedeva una procedura ausiliaria in base alla quale uno dei soggetti interessati alla compilazione della scheda informativa avrebbe dovuto comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni specificando gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sarebbero state annotate su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI.
Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate sarebbero dovute essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. La procedura descritta, secondo l'originario intento del Ministero dell'Ambiente è estesa anche a casi in cui l'operatore si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione ossia qualora la consegna non avvenga entro 30 giorni dopo il perfezionamento della prima fase di iscrizione.
Inoltre, veniva introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI. La procedura prevedeva che, qualora si fossero verificati rallentamenti del funzionamento del SISTRI che comportino, per ogni singola compilazione della rispettiva Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, attese superiori a tre minuti dall'accesso dell'operatore al SISTRI, gli operatori sarebbero stati autorizzati alla compilazione delle schede SISTRI off-line.

Detta compilazione sarebbe avvenuta utilizzando un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, che poeva essere scaricata dal portale SISTRI, da trasmettere, debitamente compilata e firmata, prima della movimentazione, tramite invio alla casella di posta certificata "schede.movimentazioni@pec.sistri.it" utilizzando la casella mail assegnata dal SISTRI ad ogni delegato. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio veniva concessa la facoltà, fino al 30 giugno 2012, che la trasmissione possa avvenire anche utilizzando altre caselle di posta elettronica certificata.
Inoltre, il dicastero all'ambiente, prima dell'abrogazione sostanziale del SISTRI, si impegnava ad emanare un provvedimento contenente le modalità operative conseguenti al decreto 26 maggio 2011 che, prorogando la piena operatività del SISTRI, avrebbe introdotto scaglioni temporali in forza dei quali, per le varie tipologie degli operatori, sono previste date diverse per l'avvio della piena operatività del SISTRI. La procedura introdotta si sarebbe applicata fino allo scadere di tutti i termini previsti dal decreto del 26 maggio 2011.

Infine, per quanto riguarda il dispositivo USB è stato sottolineato sottolineato che il suddetto strumento per l'interoperabilità poteva essere richiesto al SISTRI da parte di operatori che sarebbero stati costretti ad utilizzare dei software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità. 
Alessio Elia
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