16/03/2013 - 14:51

Silenzio rifiuto ed autotutela in materia di urbanistica

L'autotutela contro il silenzio rifiuto anche nell'ambito delle questioni governate dal testo unico dell'edilizia non obbliga la P.A a pronunciarsi

Recentemente e cioè in data 22 gennaio 2013 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n, 355 con cui statuisce che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela.


Infatti, non è coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto ex art. 117 CPA - D.Lgs. n. 104/2010.


Inoltre, l'emanazione di un provvedimento espresso dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto della P.A., produce effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsti; nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, per motivi evidentemente diversi dalla mera tardività, il privato deve dunque proporre contro di esso una nuova impugnazione. ( T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 18-01-2012, n. 45 ma anche T. A. R. Campania Napoli, sez. VIII, 8 ottobre 2010, n. 18123).


Al riguardo, la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V Sent., 30-11-2007, n. 6138)è ormai consolidata nell'affermare che non si può richiedere con lo strumento del silenzio-rifiuto l'accertamento del  diritto patrimoniale ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dell'illegittimo comportamento di un'Amministrazione. Tale azione, infatti, ha ad oggetto una pretesa patrimoniale diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro determinata, ed a siffatto risultato non può condurre il procedimento speciale di annullamento del silenzio-rifiuto - art. 2 della L. 205/2000-, o, meglio, l'azione di accertamento dell'inadempimento all'obbligo di pronuncia esplicita sulla istanza del privato diretta al soddisfacimento di un interesse pretensivo ad opera di una attività discrezionale della P.A.
 

Alessio Elia
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